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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2011

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento.

Gazzetta Ufficiale 18/01/2012, n. 14

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Dall'1 febbraio 2012 semplificazioni per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento

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- Decreto

20/01/2012 - Entreranno in vigore l'1 febbraio 2012 le semplificazioni fiscali previste per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2011 recante "Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento".

Il decreto prevede per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento delle semplificazioni di natura gestionale, relativi agli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, e di natura fiscale, per ciò che attiene al versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Il decreto si applica alle officine elettriche, azionate con gas naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ovvero dotate di un impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni.

I soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con G.P.L., al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari devono allegare alla denuncia:

  • uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore;
  • lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina;
  • lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta;
  • lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati.


I medesimi soggetti devono indicare nella denuncia le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti. In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con G.P.L., nella denuncia è, altresì, indicata la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta
Il decreto prevede delle differenze tra officine di microcogenerazione dotate o meno di contatori elettrici.
Per il pagamento dell'accisa sull'energia prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, l'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri, procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il titolare dell'officina, sulla base della potenza elettrica dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento stimate dal medesimo Ufficio. L'atto di convenzione reca la determinazione del canone di abbonamento annuale ed è rilasciato dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di esercizio.

Nel caso di officine di microcogenerazione dotate di appositi contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente, così come risultante dalla dichiarazione di consumo relativa al medesimo periodo d'imposta.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati da officine di microcogenerazione
I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione, per le quali il combustibile è addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia che le quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano determinate forfettariamente.

Le quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento, sono determinate applicando, alla quantità di combustibile complessivamente addotto all'impianto di micro cogenerazione, i coefficienti, determinati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), indicati nell'Allegato I, tabella I, al decreto.

A cura di Gabriele Bivona


[Riproduzione riservata]





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