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Consiglio di Stato: Obbligatorio indicare i costi della sicurezza negli appalti di servizi e forniture

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- Sentenza

27/01/2012 - Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 212 depositata in segreteria il 19 gennaio 2012, respingendo il ricorso proposto da una società per la riforma della sentenza n. 3620, emessa il 27 aprile 2011 dal T.A.R. per il Lazio-Roma, sez. III quater, ha confermato il rigetto del primo ricorso ed ha precisato che in merito all'obbligatorietà di indicare i costi della sicurezza anche negli appalti di servizi e forniture che come affermato di recente (con le sentenze n. 5421 del 3 ottobre 2011 e n. 4330 del 15 luglio 2011) "l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici impongono, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica indicazione nell'offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza".

Nel dettaglio i giudici di Palazzo Spada nella sentenza precisano che "gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. "

Per la sentenza in argomento si trattava di una gara relativa al servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria e di tutti gli effetti tessili di un'azienda ospedaliera, per un importo complessivo di Euro 4.800.000,00 e l'aggiudicataria eccepiva la mancata indicazione ad opera della seconda classificata degli oneri della sicurezza specifici in relazione all'attività d'impresa, i quali avrebbero dovuto essere indicati nella offerta per modo che l'amministrazione potesse procedere alla valutazione di congruità relativa.

I giudici del Consiglio di Stato nel confermare la precedente sentenza del TAR, hanno precisato come non solo l'art. 86, comma 3-bis, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, ma anche l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 dispongono sia l’indicazione degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Collegio ha, anche precisato che "negli atti di gara, devono essere specificamente indicati, separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell'offerta economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara" ed ha concluso precisando che è necessario che nell'offerta siano previsti sia gli oneri sulla sicurezza c.d. per le interferenze (predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso), sia gli altri oneri di sicurezza derivanti da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta ed alle ulteriori voci di costo.

A cura di Gabriele Bivona


[Riproduzione riservata]





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