Codice dei contratti: La storia infinita di modifiche ed integrazioni introdotte da troppe norme anche ondivaghe

E' vero, ormai le leggi hanno una obsolescenza molto spinta ma quello che si è verificato, nell'ultimo anno sul codice dei contratti e sul regolamento di att...

11/05/2012
E' vero, ormai le leggi hanno una obsolescenza molto spinta ma quello che si è verificato, nell'ultimo anno sul codice dei contratti e sul regolamento di attuazione dello stesso ha dell'incredibile.
Dal mese di maggio del 2011 ad oggi sono state effettuate modifiche su oltre 70 articoli del codice che rappresentano quasi il 30 % del totale degli articoli.
Non è possibile per gli operatori del settore metabolizzare alcune modifiche che ne giungono altre che le cancellano. Temo che si possa affermare che manca forse una regia generale.
Non sarebbe il caso, invece di inserire a spizzichi e bocconi modifiche che non hanno nulla a che vedere con i decreti-legge di turno, capire che sarebbe più giusto, tranne casi di estrama urgenza, evitare questo attuale stillicidio ed unificare più modifiche in un unico intervento semestrale/annuale ad hoc per un argomento così importante?

Dal mese di maggio 2011 ad oggi, il Codice dei contratti ha subito le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
  • legge 11 novembre 2011, n. 180
  • decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195
  • decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
  • legge 27 gennaio 2012, n. 3
  • decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 5
  • decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
  • decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (in attesa di conversione in legge)

Una vita meno travagliata ha avuto, invece, il regolamento di attuazione che dall'emanazione ad oggi ha subito alcune modifiche contenute nei seguenti provevdimenti:
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
  • decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
  • decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 (in attesa di conversione in legge)

E' abbastanza difficile evidenziare tutte le modifiche introdotte ma cercheremo di riassumerle come segue.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Vengono introdotte importanti modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al Regolamento di attuazionecdi cui al D.P.R. n. 207/2010 ed, in particolare viene fissato un limite alla possibilità di iscrivere "riserve"; viene introdotto un tetto di spesa per le "varianti"; viene contenuta la spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; viene ridotta la spesa per gli accordi bonari; viene stabilito l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto; vengono innalzati i limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata; vengono innalzati i limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici; viene inserito un disincentivo per le liti "temerarie"; viene esteso il campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo"; viene introdotto un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative"; viene istituito nelle Prefetture un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; viene stabilito che l'individuazione, l'accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare venga effettuato mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; viene esteso il criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici; vengono stabiliti controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; vengono tipizzate le cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara; viene razionalizzato e semplificato il procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("legge obiettivo");

Legge 11 novembre 2011, n. 180
Viene modificato il comma 1 dell’articolo 91 del Codice dei contratti ed, in particolare viene modificato l’importo di 100.000 euro e sostituito con quello di cui alle soglie dell’articolo 28. In pratica sarebbe stato possibile utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria la parte II, Titolo I e II soltanto nel caso di importi superiori a 200.000 per tutte le amministrazioni e di 130.000 per tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali individuate nell’allegato IV del Codice dei contratti.

Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195
Non vengono effettuate modifiche direttamente sul codice dei contratti ma vengono introdotte alcune modifiche all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 con cui, di fatto, viene abrogato l’articolo 246-bis del codice dei contratti relativo a Responsabilità per lite temeraria, precedentemente introdotto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208
Il decreto legislativo contiene alcune modifiche al Codice dei contratti che possono essere riassunte nellinserimento nell'articolo 1 del comma 1-bis, nell'abrogazione dell'articolo 16, nell'integrale sostituzione dell'articolo 17, nella modifica della rubrica relativa al capo I, del titolo IV della parte II, nelle modifiche all'articolo 196.

Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Con l'inserimento all'articolo 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala, con la precisazione che tale novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma, anche, per reati di usura, riciclaggio.

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 5
Nel codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della "semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto-legge n. 16/2012.

Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 (in attesa di conversione in legge)
E' stata introdotta una modifica all'articolo 11, comma 10-bis, lettera b) del Codice dei contratti per mezzo della quale Nel caso in cui si svolgano gare elettroniche sarà, pertanto, possibile stipulare il contratto anche prima dei 35 giorni.
Vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 120 e 283 del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti ed, in particolare viene precisato che con il sistema di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene prevista una seduta pubblica per l'apertura delle buste contennenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Mentre tutti chiedono una legislazione chiara, semplice, efficiente e trasparente, nel campo dei lavori pubblici si assiste, invece, a continue modifiche a volte anche ondivaghe. Tra le tante ricordiamo:
  • l'articolo 246-bis del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) relativo alla responsabilità per lite temeraria inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera ii) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed abrogato, dopo due mesi dall'allegato 4, articolo 4, comma 1, n. 36-bis, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera b9) del Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195;
  • il comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice dei contratti introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e relativo al fatto che l’offerta migliore doveva essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e, successivamente, dopo qualche mese, abrogato dall’articolo 44, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Riteniamo di fare cosa gradita nell’allegare alla presente il testo aggiornato alle ultime modifiche sia del Codice dei contratti che del Regolamento di attuazione.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

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