Tirocinio professionale: è caos

È caos tirocini per l'accesso alle professioni regolamentate. L'art. 9, comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito...

08/06/2012
È caos tirocini per l'accesso alle professioni regolamentate. L'art. 9, comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito dalle Legge 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito che la durata dei tirocini previsti per l'accesso alle professioni regolamentate non deve superare i 18 mesi (fatta esclusione per le professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente).

In un Paese normale questa semplificazione sarebbe stata accompagnata da un regolamento per la definizione delle modalità e le tempistiche dei nuovi tirocini. Ma si sa, l'Italia è un Paese di artisti e ogni legge, decreto o regolamento è soggetto ad interpretazione. Se poi lo Stato non aiuta fornendo le opportune indicazioni, il caos è servito.

Dopo mesi di interrogativi, ricordiamo che il DL n. 1/2012 è stato pubblicato sul S.O. n. 18 alla Gazzetta Ufficiale 24/01/2012, n. 19 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha confermato che il tirocinio ridotto a 18 mesi non è retroattivo e con una nota dello scorso 29 maggio, sposando la linea del Ministero della Giustizia, ha chiarito che la forma abbreviata del tirocinio è applicabile solo per chi ha cominciato il tirocinio dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni.

Il Ministero della Giustizia aveva già rilevato che il Decreto Liberalizzazioni non ha disciplinato in maniera esplicita la fase transitoria e che, comunque, tirocini già avviati prima del 24 gennaio 2012, attivati con un determinato percorso formativo, non potevano essere interrotti in maniera anticipati se non con gravi conseguenze formative per il tirocinante.

Il problema è, però, nato sul fronte di alcune categorie professionali che hanno indetto sessioni di esame di abilitazione a chi ha compiuto 18 mesi di tirocinio in questi mesi che hanno seguito l'entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni e quindi senza alcun titolo per i Ministeri competenti.

Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ad esempio, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 27/2012, aveva emanato una Circolare applicativa ai Collegi provinciali, invitandoli a rilasciare il nulla-osta a tutti i praticanti che avessero compiuto a quella data i 18 mesi di tirocinio. Nonostante il parere del Ministero di Giustizia, gli Agrotecnici hanno mantenuto la loro linea di pensiero, motivandola con le seguenti ragioni:
  1. disparità di trattamento fra soggetti identicamente obbligati al tirocinio;
  2. la giurisprudenza ha tempo chiarito che una legge sopravvenuta, più favorevole nel contesto cui si riferisce, deve essere sempre applicata agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico anteriormente sorto, e non vi può essere alcun dubbio che un tirocinio in corso (al momento di entrata in vigore della legge n. 27/2012) debba essere ritenuto un "rapporto giuridico in corso", sorto anteriormente;
  3. la volontà del legislatore che con il Decreto-Legge in questione ha voluto liberalizzare il settore delle professioni ordinistiche, talvolta con modalità anche brutali e discutibili (ad esempio ricorrendo alla decretazione d'urgenza), dove l'eccessiva durata del tirocinio professionale è stata vista, a torto od a ragione, come una "barriera" all'accesso al mondo del lavoro.
    Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Roberto Orlandi, pur riservando critiche alle modalità con cui il Governo ha operato il processo di riforma delle professioni, ha ribadito la lealtà alla categoria professionale nell'applicazione dei nuovi principi, in particolare quando essi favoriscano i giovani ed ha riaffermato la decisione di difendere in ogni sede, anche giudiziaria, i propri provvedimenti che riducono la durata del tirocinio a 18 mesi anche retroattivamente.

© Riproduzione riservata

Link Correlati

DL n. 1/2012 coordinato