Irap: Ancora due sentenze a favore dei professionisti

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con le ordinanze n. 14158 e n. 14304 depositate rispettivamente il 6 agosto e l'8 agosto interviene, ancora...

29/08/2012
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con le ordinanze n. 14158 e n. 14304 depositate rispettivamente il 6 agosto e l'8 agosto interviene, ancora una volta, sul problema relativo all'assoggetamento all'Irap soltanto nel caso di autonoma organizzazione.

Con l'ordinanza n. 14158 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 7/05/10 della Commissione Tributaria regionale dell' Emilia-Romagna dell'8/1/2010 che aveva respinto l'appello dell'ufficio affermando la spettanza del rimborso dell'Irap pagata da un avvocato negli anni 1999-2004.
I giudici hanno confermato l'opinione della Commissione tributaria, sostenendo come vi fosse “mancata sussistenza di un'autonoma organizzazione nello studio del contribuente (di 35 mq e dotato di computer e beni strumentali per 25 mila euro)”.

Con l'ordinanza n. 14304, la suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate di Lanciano avverso la sentenza 11/10/11 della Commissione Tributaria regionale di L'Aquila (sezione distaccata Pescara) del 13/01/2011, che aveva dato torto all'ufficio confermando il rimborso Irap a favore di un ragioniere relativamente agli anni 2003-2006.
Secondo l'Agenzia delle Entrate il contribuente possedeva risorse materiali e umane sufficienti a configurare l'applicabilità dell'imposta regionale, nonostante i giudici di secondo grado avessero asserito il contrario.
La tesi del fisco non viene condivisa dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso ed ha precisato come “La sentenza impugnata appare corretta sul piano dell'interpretazione giuridica e ha adeguatamente motivato sotto i profili fattuali dando anche conto del perché ha ritenuto non sussistesse un'autonoma organizzazione, dal momento che il contribuente usufruiva dell'attività lavorativa di terzi solo per poche ore (10) alla settimana”.

A cura di Gabriele Bivona
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