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Compensi professionali: Il testo definitivo del regolamento con una esemplificazione

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- Regolamento


01/08/2012 - Il Ministro della Giustizia, dopo averlo validato, ha inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione il Decreto contenente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. ".
Il nuovo testo recepisce alcune delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012.
Viene recepita l'osservazione relativa al preventivo di massima e nel comma 4 dell'articolo 1 viene precisato che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso mentre per quanto concerne le spese non c'è stato l'inserimento delle stesse all'interno del compenso unitario ed onnicomprensivo e nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo mentre i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Al fine di evitare equivoci precisiamo che il Regolamento in argomento è utilizzabile soltanto per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente e si è reso necessario a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.
I parametri contenuti nel decreto non potranno, quindi, essere utilizzati dai Responsabili del procedimento per la determinazione dell'importo da porre a base d’asta nelle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria e d'altra parte l'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012, recentemente approvato in via definitiva dalle Camere è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo due periodi dai quali si evince che i parametri definiti nel regolamento relativo alla liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale devono essere integrati con le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura e di ingegneria e, comunque, deve essere definito un ulteriore regolamento con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con questo non vogliamo dire che i parametri per i servizi di architettura e di ingegneria non potrebbero coincidere con quelli del regolamento in argomento ma soltanto che formalmente quest'ultimo nella veste di decreto del Ministero della Giustizia non è utilizzabile per la determinazione degli importi da porre a base d'asta nei servizi di progettazione e che per gli stessi sin quando non sarà emanato il decreto previsto all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.

Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica nel nuovo testo che sarà pubblicato in Gazzetta non ci sono modifiche rilevanti e viene confermato che con i nuovi parametri ci sarà una contrazione dei compensi di circa il 30%.
Il Ministero non ha, poi, condiviso l'osservazione del Consiglio di Stato che aveva posto la propria attenzione sul fatto che il passaggio da un sistema tariffario ad un sistema di parametri fissati solo per la liquidazione dei compensi da parte del giudice non avrebbe potuto contenere, anche per il fatto stesso che detti parametri non sono vincolanti, minimi e massimi perché gli stessi porterebbero alla conclusione che si tratterebbe di una tariffa mascherata ed ha mantenuto la forcella con i minimi ed i massimi.
Le tabelle relative ai compensi per l'area tecnica sono rimaste identiche a quella della prima stesura ma nella relazione illustrativa di accompagnamento viene dettagliatamente descritta la procedura per la determinazione dei compensi.
Tutto si basa sui seguenti 4 parametri:

  • Parametro "V": definisce il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
  • Parametro "P": parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
  • Parametro "G": definisce la complessità della prestazione;
  • Parametro "Q": definisce la specificità della prestazione.


Il Parametro "V" non è altro che l'importo delle singole categorie componenti l'opera.
Il Parametro "P" viene determinato per ogni categoria componente l'opera atraverso l'espressione P = 0,03 + 10/V0,4 ed è un parametro che è inversamente proporzionale all'importo dell'opera stessa.
Il Parametro "G" che definisce il grado di complessità della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1 in funzione della categoria dell'opera.
Il Parametro "Q" che definisce la specificità della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase prestazionale.

Volendo fare un esempio ci riferimano ad un'opera di 400.000 euro suddivisa nelle seguenti componenti con i rispettivi importi e, quindi con i seguenti parametri “V”

  • Edilizia 200.000 Euro;
  • Strutture 80.000 Euro;
  • Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
  • Impianti elettrici 50.000 Euro.


Utilizzando l’espressione P = (0,03 + 10/V)0,4 vengono determinati i parametri P per le compeneti precedentemente individuate:

  • Edilizia P = 10,58 %;
  • Strutture P = 13,93 %;
  • Impianti meccanici a fluido P = 14,53 %;
  • Impianti elettrici P = 16,20 %.


Per il grado di complessità, utilizzando la Tavola Z-1, vengono individuati i seguenti parametri “G”

  • Edilizia G = 0,9;
  • Strutture G = 1,0;
  • Impianti meccanici a fluido G = 0,9;
  • Impianti elettrici G = 1,1.


Per ultimo, per quanto concerne il parametro Q, lo stesso viene individuato nella Tavola Z-2 ed ipotizzando che si tratti di direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di officina rientranti nella Fase prestazione Direzione Esecutiva e nella sottofase Esecuzione dei lavori (QcI.01) i parametri sono i seguenti:

  • Edilizia Q = 0,320;
  • Strutture Q = 0,380;
  • Impianti meccanici a fluido Q = 0,320;
  • Impianti elettrici Q = 0,420;
  • -


Il Compenso al netto delle spese e degli oneri è di complessive 17.000,25 Euro così determinato:

  • Edilizia 200.000 x 10,58% x 0,9 x 0,320 = 6.094,08 Euro;
  • Strutture 80.000 x 13,93% x 1,0 x 0,380 = 4.234,72 Euro;
  • Impianti meccanici a fluido 70.000 x 14,53% x 0,9 x 0,320 = 2.929,25;
  • Impianti elettrici 50,000 x 16,20% x 1,1 x 0,420 = 3.742,20 Euro


Con una incidenza percentuale sul complessivo importo di 400.000 euro del 4,25%.

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]



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  • peppino - 07/08/2012

    Per Francesco: Ma se non ricordo male il CNA non ha inviato ad un tavolo dell'autorità vigilanza lavori pubbllici un consigliere che è anche un alto dirigente della Regione Siciliana, forse per omogeneità di vedute?


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  • francesco - 07/08/2012

    I tecnici pubblici dipendenti che confezionano le leggi ai politici COLPISCONO ANCORA! La prestazione professionale completa in un'opera come quella esemplificata, costerà al professionista almeno il 3,6%. Il costo aumenterà se la prestazione sarà eseguita da una società tipo composta secondo i DOTTI SIGNORI GOVERNANTI dal mio callista e da un ingegnere pakistano. Per gli sbandierati meccanismi europei dovremmo essere tutti i cittadini del continente europeo sullo stesso piano per partecipare, con questi compensi il cittadino di VALGUARNERA CARRAPEPE che si trova a 100 Km da Catania, tenuto conto dei trasporti non riuscirà a compensare i viaggi per D.L. Tenuto in conto poi il fatto che si deve presentare un Ribasso il risultato è scontato anche per una mente normale! QUINDI CI PIGLIANO PER IL C..LO! MA SECONDO VOI NON CI SAREBBERO LE CONDIZIONI PER UN RICORSO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO? SAREBBE INTERESSANTE VEDERE MONTI A RINCORRERE MECCANISMI SANZIONATORI AL PROPRIO OPERATO!


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  • Antongiulio - 03/08/2012

    Ma solo io ho notato che manca qualcosa?
    Il compenso calcolato ad esempio di cosa tratta?
    Progettazione architettonica?
    Esecutiva?
    Pareri paesaggistici?
    Pareri idrogeologici?
    Direzione Lavori?
    Accatastamenti?
    Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione?
    Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione?
    Rilievi?
    Tipo mappale?
    Certificazione energetica?


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  • Giuseppe Rinaldi - 03/08/2012

    In sostanza:
    Dopo aver difeso per 60 anni le tariffe di Stato con le unghie e con i denti, questo è il risultato dell'azione di lunga lena di CNA, CUP etc etc.
    Hanno riottenuto le tariffe- al prezzo stracciato del 30%- è un risultato del tutto all'opposto, però, di quello che un modesto sindacato avrebbe potuto ottenere- ma già dimentico che questi Consigli Nazionali nè rappresentano gli Iscritti, nè sono il loro sindacato. Anzichè ragionare- e far ragionare gli Iscritti- e generare una strumentazione contrattuale e organizzativa sulle necessità imposte dalla modernità (un assetto dello studio professionale e delle prestazioni all'altezza dell'organizzazione interna e del prodotto da fornire) questi Enti di Stato hanno concentrato tutta la loro capacità d'attenzione sulla difesa di qualcosa che ormai non esiste più.
    Sulla difesa cioè di rapporti giuridico-economici scomparsi, immagine ormai virtuale della concezione corporativa che le categorie economiche e la loro funzione avevano nell'economia dello Stato Italiano del ventennio dello scorso secolo.
    L'incapacità strutturale di questi Enti Autoreferenziali di comprendere i nessi che una nuova e diversa collocazione del professionista ha nella struttura degli attuali rapporti professionali ed economici fra: organizzazione dello studio professionale per generare servizi, committenza e imprese realizzatrici, è alla base della redazione di questo Regolamento.
    Nel senso che il CNA (nel caso degli Architetti) non ha potuto offrire al Governo alcuna alternativa credibile per la creazione di un congegno ancora oggi urgente in tema di liberalizzazione dell'attività dei Professionisti Architetti.
    E dunque il governo- accusato di aver bypassato il CNA- ha deliberato col materiale che da anni è stato posto sui tavoli della discussione (quando c'è stata) dal CNA stesso.
    Colpisce, è vero, la preoccupazione eminentemente "giudiziaria" in ordine alla liberalizzazione delle professioni, col risultato di non liberalizzare alcunchè (gli Ordini sono rimasti, la formazione è obbligatoria ed è appannaggio degli Ordini, l'assicurazione idem etc etc- insomma la solita strumentazione "punitiva" con la quale l'operatore economico italiano è costretto a fare i conti- come fossimo tutti ancora pargoli ottocenteschi in età scolare).
    Con l'aggravante di trovarsi ad operare in regime di totale assenza di certezza del diritto- vedi questione dolorosissima delle Competenze- problema solo italiano.
    Però questo era il materiale che gli Enti di Stato delle Professioni hanno, da anni, messo a disposizione dei vari Governi.
    Il risultato- certamente di responsabilità governativa, ma di totale corresponsabilità di CNA e CUP- non può essere che questo.
    Mi chiedo come sia possibile, in uno Stato che si dice liberale, pensare che due controparti firmino un contratto e che poi se a una delle due (siamo in italia) non torna e ricorre al giudice, questi deliberi non tenendo assolutamente conto delle condizioni particolari dell'atto intercorso, ma liquidi i compensi attenendosi a una formula astratta esattamente identica a quella in vigore durante il ventennio dello scorso secolo.
    Io non credo, francamente, che questo potrà verificarsi- se siamo in Europa. Ma siamo in Europa?
    Un cordiale saluto, Giuseppe Rinaldi Architetto


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  • francesco - 03/08/2012

    PER LUIGI: Il governo discute con rappresentanti dgli ordini che sono quasi tutti TECNICI PUBBLICI DIPENDENTI che ovviamente non hanno dimestichezza con le problematiche centrate nel tuto commento. Non solo anche se glielo spieghi cento volte di fila, non capiscono! SONO LORO IL PROBLEMA DEI PROFESSIONISTI!


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  • luigi - 02/08/2012

    Considerate le tasse, l'Inarcassa, le spese di studio, le spese per rilievi, copie, ecc non conviene fare il lavoro. Non conviene neanche a chi ha il doppio lavoro o e già pensionato. Fatelo fare ai Consulenti Ministeriali o ai Consiglieri di Stato; loro che hanno generalmente tre stipendi e due vitalizi, forse riescono a farlo.
    Povera disgraziata Italia !


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  • Pippo - 01/08/2012

    Forse ha ragione il Consiglio di Stato.
    Si tratta di tariffe camuffate pur se ridotte.
    Ma qual'è la logica di sostituire le precedenti tariffe con queste nuove?








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