Sicurezza 81: Individuati i Criteri per la qualificazione del Formatore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato recante "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute...

26/03/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato recante "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con il quale si rende noto che in data 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, come previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del TUSL, ha elaborato i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento. In particolare, il decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute), che consta di 4 articoli e un allegato, definisce il prerequisito ed i criteri che devono possedere i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) come regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (nn. 221 e 223).

Si considera qualificato il formatore in materia si salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito (Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori) e uno dei criteri di seguito elencati.
I Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

II Criterio
Laurea (v.o., triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

III Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del TUSL) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
lettera b)
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

IV Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4 del TUSL), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.

lettera b)
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

V Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

VI Criterio
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Regime transitorio per i datori di lavoro
Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del TUSL, nel rispetto delle condizioni di cui al'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, n. 223. Al termine di tale periodo transitorio, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare il possesso di uno dei suddetti requisiti.

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