Ape: Una storia infinita con sbornia di norme altalenanti

Sembra proprio che la mano destra non sappia cosa fa quella sinistra. Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-l...

30/12/2013
Sembra proprio che la mano destra non sappia cosa fa quella sinistra.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 (cosiddetto “Destinazione Italia”), già in vigore dal 24 dicembre, in cui, con il comma 7 dell’articolo 1,vengono sostituiti i commi 3 e 3-bis (quello della nullità dell’atto) dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che diventano un unico comma 3 il cui testo è il seguente: “3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifi ci o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fi ni dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
E’ indubbio, quindi, che dal 24 dicembre scorso e nei giorni di vigenza (60 gg.) il decreto-legge ha la forza di una legge dello Stato sempre che prima della scadenza non venga convertito in legge con eventuali modifiche ed è, quindi, ovvio che il comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, oggi, non esiste più in quanto sostituito unitamente al precedente comma 3 dal nuovo comma 3, precedentemente evidenziato in corsivo.

Non abbiamo però finito perché subito dopo Natale, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) che al comma 139 modifica ed integra il comma 3-bis del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005; il comma 3-bis, però, in questo momento non esiste più.
Sembra quasi che chi ha scritto il comma 139 dell’articolo 1 della legge di stabilità non conosca quanto scritto sull’attestato di prestazione energetica dal decreto-legge “Destinazione Italia”.
Qual è la credibilità di un Governo che non riesce a coordinare tra loro norme così semplici e perché le modifiche ad una norma vengono inserite a spizzichi e bocconi in decreti-legge e leggi che non hanno nulla a che vedere con la norma stessa?
Quale attinenza ha l’attestato di prestazione energetica con il decreto-legge “Destinazione Italia” e con la legge di stabilità?
Ma forse, ora che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha strigliato le Camere con una nota in cui ha chiesto una rigorosa verifica, in sede di esame dei decreti legge, della sussistenza dei requisiti di costituzionalità, a partire dalla organicità della materia dei provvedimenti, non succederà più!

Resta il fatto legato all’attestato di prestazione energetica del quale tracciamo qui di seguito la cronistoria:
  • con l’art. 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” convertito dalla legge 3 agosto 2013, n, 90 viene integralmente sostituito l’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 con la precisazione che in sede di conversione in legge fu aggiunto il comma 3-bis il cui testo era il seguente “3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti” rendendo obbligatorio, dal 4 agosto 2013, allegare ai contratti di compravendita e di locazione l’attestato di prestazione nergetica;
  • dal 24 dicembre 2913, data di entrata in vigore del Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 (cosiddetto “Destinazione Italia”), con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 7, i due citatai commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 vengono unificati nel testo precedentemente proposto e da tale data nei contratti di locazione di singole unità immobiliari non è più necessario allegare agli atti di compravendita ed ai contratti di locazione l’attestato di certificazione energetica con l’unico obbligo di inserire nei contratti stessi apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • dall’1 gennaio 2014 entrerà in vigore la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) che al comma 139 modifica ed integra il comma 3-bis (che di fatto in questo momento non esiste più) del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005. La modifica del citato comma 3-bis consiste nel fatto che l’obbligatorietà di allegare l’attestato di prestazione energetica diventa operativa, anche per le singole unità immobiliari, dopo la pubblicazione di un nuovo Decreto con cui sarà adeguato il decreto ministeriale 26 giugno 2009. Peccato che il comma 3-bis, sino a quando sarà vigente il decreto.legge "Destinazione italia", non esiste più e, quindi, non può essere integrato!

In atto, quindi, a nostro parere, la norma introdotta nella legge di stabilità 2014 relativa alla modifica del comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 può intendersi congelata e potrà entrare in vigore soltanto nel caso in cui il decreto-legge n. 145, più volte citato, decada (dopo i 60 gg.) o nel caso in cui la legge di conversione provveda a cassare la norma dell’unificazione e sostituzione dei due commi introdotta dal citato decreto-legge n. 145/2013.

A cura di Paolo Oreto
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