Irap e Studi professionali, il ricorso al lavoro dei praticanti non fa scattare il pagamento

IRAP non dovuta per Studi professionali che occupano esclusivamente praticanti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 2520 con la quale ...

18/02/2014
IRAP non dovuta per Studi professionali che occupano esclusivamente praticanti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 2520 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il 5 febbraio 2014 il ricorso presentato avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva rigettato l'appello del contribuente, confermando l'assoggettamento ad IRAP della sua attività professionale.

La sentenza si aggiunge alla pletora di decisioni di vario grado che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di imposta regionale delle attività produttive, senza però dare una chiave di lettura unica che potesse evitare i contenziosi. E', infatti, il concetto di "autonoma organizzazione" che negli anni ha generato la maggior parte dei ricorsi. Ricordiamo, ad esempio, la sentenza n. 22941 del 9 ottobre 2013 (clicca qui) con la quale gli ermellini hanno ricordato che "l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette".

Per quanto riguarda i praticanti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si limitava ad affermare "la presenza di una forte componente organizzativa", senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, che aveva posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti.

Condividendo la tesi del relatore, la Cassazione ha, dunque, decretato che i praticanti, anche in numero elevato, non contribuiscono ad inficiare il concetto di attività non autonomamente organizzata che è, invece, fondamentale per l'applicazione dell'imposta.

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