Autorità LLPP.: Nuovo regolamento sul potere sanzionatorio

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato il il nuovo “Regolamento unico in materia di esercizio del po...

31/03/2014

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato il il nuovo “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
Il nuovo regolamento, composto da 49 articoli e da 1 allegato, disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

I procedimenti sanzionatori previsti all’interno del regolamento possono essere così riassunti:

  • procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6, commi 9 e 11, del Codice). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 5 all’articolo 12 del provvedimento;
  • procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 7, comma 8, del Codice). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 13 all’articolo 17 del provvedimento;
  • procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 18 all’articolo 27 del provvedimento;
  • procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione (articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del Codice). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 28 all’articolo 33 del provvedimento;
  • procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione (articolo 40, comma 9-quater, del Codice). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 34 all’articolo 39 del provvedimento;
  • procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione). Tale procedimento è dettagliatamente indicato dall’articolo 40 all’articolo 44 del provvedimento.


Secondo quanto disposto dall’articolo 44, relativamente alle SOA, il Consiglio, per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalità ed i criteri previsti nell’Allegato 1 al regolamento, in cui la sanzione pecuniaria è determinata, per ogni singola violazione del comma 1 dell’art. 73 del Regolamento n. 207/2010, sulla base di una formula lineare con un coefficiente variabile da 0 a 1 moltiplicato per il numero fisso 25,822; la sanzione pecuniaria, per ogni singola violazione del comma 2 dell’art. 73 del Regolamento n. 207/2010, è determinata sempre sulla base di una formula lineare con un coefficiente variabile da 0 a 1 moltiplicato per il numero fisso 51,545. Sempre nell’allegato 1 vengono esposti gli algoritmi necessari all’individuazione dei coefficienti sopra indicati.
Sempre nel caso delle SOA, la determinazione della sanzione sospensiva e, quindi, dei giorni di sospensione è fornita dalle alcune formule, riportate sempre nell’allegato 1, in relazione all’applicazione delle tre fattispecie individuate rispettivamente dalle lettere a), b) e c) dal comma 3 dell’articolo 73 del Regolamento n. 207/2010.

Per ultimo è opportuno ricordare che, in riferimento all’articolo 49, il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:

  • “Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006”;
  • “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006”;
  • “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010”;
  • “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave”.

 

 

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