Redazione di un atto di pianificazione: Incentivi soltanto per gli atti relativi alla materia dei lavori pubblici

Rientrano nella “redazione di un atto di pianificazione comunque denominato” soltanto gli atti relativi alla materia dei lavori pubblici. E’ questo l’orient...

23/04/2014
Rientrano nella “redazione di un atto di pianificazione comunque denominato” soltanto gli atti relativi alla materia dei lavori pubblici.
E’ questo l’orientamento riscontrabile nella delibera n. 7/2014/SEZAUT/QMIG del 15 aprile 2014, della Sezione autonomie della Corte dei conti che ricostruisce tutta la disciplina contenuta nell’articolo 92, comma 6 del Codice dei contratti e che reputa l’ambito applicativo della stessa, apparentemente ampio ed indefinito, in realtà, limitato esclusivamente all’attività progettuale e tecnico amministrativa direttamente collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici.

Nella delibera vengono, in particolare, evidenziate le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 che esprimono, in modo evidente, il favor legis per l’affidamento a professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici di incarichi consistenti in prestazioni d’opera professionale.
Il Consiglio di Stato ricorda che ove non ricorrano i presupposti previsti dalle norme vigenti per l’affidamento all’esterno degli stessi, le amministrazioni devono fare ricorso a personale dipendente, al quale applicheranno le regole generali previste per il pubblico impiego il cui sistema retributivo è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art.24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art.45, comma 1.
Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio.

Il legislatore, con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti, ha voluto riconoscere agli Uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un compenso ulteriore e speciale, derogando agli anzidetti principi.
Le previsioni contenute nell’art.92 ai commi 5 e 6, appaiono evidentemente relative a due distinte ipotesi di incentivazione ed a due distinte deroghe ai ricordati principi, in quanto, in un caso, la deroga riguarda la redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, da ripartire per ogni singola opera o lavoro tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione e nell’altro caso la deroga riguarda la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, da ripartire fra i dipendenti dell’amministrazione che lo abbiano, in concreto, redatto, entrambe riferite alla progettazione di opere pubbliche.

Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto ll’atto di pianificazione i sé stesso, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quell’elemento aggiuntivo di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo.
Pertanto, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali, nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio.

Ricordiamo, per ultimo che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornuture, l’anno passato ha inviato al ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto con il quale segnala l’opportunità di modifica o integrazione della norma del Codice dei contratti che disciplina i Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
Nell’Atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre 2013 viene precisato che, in merito alla citata norma, l’Autorità e la Corte dei Conti hanno reso pronunce non pienamente conformi in ordine alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali l’amministrazione interessata può riconoscere i compensi incentivanti al personale interno che li ha redatti.
E’ per tale motivo che l’Autorità ha segnalato al Governo ed al Parlamento l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del Codice, volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

A cura di Gabriele Bivona
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