Costi standard per i lavori pubblici: che fine hanno fatto?

Con grande semplicità ma, anche con grande chiarezza, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha dichiarato che "Nel caso del M...

06/06/2014
Con grande semplicità ma, anche con grande chiarezza, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha dichiarato che "Nel caso del Mose sembrerebbe coinvolto il sistema imprenditoriale, il sistema politico ma anche il sistema dei controlli" aggiungendo anche che "Tutti i Grandi eventi degli ultimi anni sono stati fatti con deroghe. Siamo al paradosso che le regole funzionano sugli appalti di medio-piccola grandezza, mentre in quelli di dimensioni più ampie, dove dovrebbe essere maggiore l'attenzione perché ci sono in ballo interessi maggiori, lì le regole non funzionano, non vengono applicate".
Mi permetto di aggiungere che le deroghe al Codice dei contratti, oggi, continuano perché ne ritroviamo altre nelle "Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei" riportate all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e nelle misure relative alla riqualificazione e sicurezza edifici scolastici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014.

Le osservazioni di Cantone sono assolutamente condivisibili ma occorre, anche riflettere sul fatto che il Codice dei contratti, a distanza di 8 anni dalla entrata in vigore è ancora non del tutto applicabile e sempre soggetto a modifiche, integrazioni e deroghe.
Anche senza deroghe di sorta, esistono all'interno del Codice regole e controlli che, in alcuni casi, non sono resi operativi e restano, quindi, inapplicati.

Se, per esempio, ci soffermiamo sull'articolo 89 del Codice rubricato "Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi" notiamo come lo stesso avrebbe potuto consentire la valutazione della convenienza o meno dell'aggiudicazione nonché la valutazione sull'anomalia dell'offerta quando non viene applicato il criterio dell'esclusione automatica; in atto non è possibile in quanto le stazioni appaltanti non sono in possesso dei costi standardizzati per tipologia di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali per il semplice fatto che gli stessi non sono stati, ancora, determinati dalla sezione centrale dell'Osservatorio, così come disposto all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti.
Sull'argomento relativo ai costi standard per i lavori pubblici, a distanza di oltre 8 anni dall'entrata in vigore del Codice dei contratti, l'unico documento che ritroviamo tra gli innumerevoli emanati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è quello relativo ad una "Consultazione on-line" del primo semestre del 2012 dal titolo "Determinazione dei costi standard per i lavori pubblici".

La consultazione avrebbe dovuto avere il fine di illustrare una metodologia per la determinazione dei costi standard e lo scopo, tra l'altro, di:
  • definire le finalità e l'utilizzo dei costi standard ed il loro impatto sulle stazioni appaltanti e sulle imprese;
  • individuare l'elenco delle tipologie di opere e i parametri di riferimento oggetto di costo standard;
  • stabilire la metodologia per definire il costo standard e la relazione di quest'ultimo con i prezzari di riferimento.

Al documento di consultazione era, poi, allegata una proposta metodologica basata sulle incidenze percentuali delle componenti di lavorazioni prevalenti con un dettagliato esempio relativo ai costi standard dei rilevati stradali.

Nel citato allegato, l'Osservatorio, per arrivare all'individuazione dei costi standard in maniera sistematica, ha elaborato un modello basato sull'incidenza percentuale delle principali componenti caratterizzanti l'opera sul costo totale dell'opera stessa (strutture in c.a., opere murarie, impianti elettrici, impianti termici, ecc.). La logica sottesa al modello è la stessa utilizzata dall'allora Ministero dei lavori pubblici con D.M. 11 dicembre 1978 ai fini della individuazione dell'incidenza percentuale delle componenti che caratterizzano ciascuna lavorazione (incidenza dei materiali, dei macchinari, della manodopera, ecc.).

Nella conclusione del documento di riferimento della consultazione on-line viene precisato che "I costi standard delle diverse tipologie di opere assumono una particolare rilevanza per la programmazione della spesa da parte delle amministrazioni pubbliche. Il ruolo del costo standard, tuttavia, non si esaurisce con la programmazione poiché potrebbe essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per differenti finalità, per esempio, come valore di riferimento per valutare la congruità delle offerte in sede di gara da parte delle stazioni appaltanti.
La determinazione dei costi standard per tipologia di opera e per area territoriale richiede necessariamente l'individuazione di un modello semplice e di facile implementazione in relazione alla circostanza che i costi standard devono essere aggiornati con cadenza annuale
".

L'unico risultato oggi, alla faccia della trasparenza, è di non sapere che fine ha fatto la consultazione e se l'Autorità ha continuato nel lavoro di definizione dei costi standardizzati.

© Riproduzione riservata