Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2013

Definite le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, da realizza...

30/06/2014
Definite le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, da realizzare con i fondi resi disponibili per l'annualità 2013.

E' stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2014 l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171 recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico".

L'ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2013, pari a 195,6 milioni di euro sia ripartita tra le Regioni per:
  • a) indagini di microzonazione sismica;
  • b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;
  • c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
  • d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

A cura di Gabriele Bivona
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