Compensi professionali e Parere di congruità, il ruolo degli Ordini

Un mio recente articolo sulla vicenda che ha visto coinvolto l'Ordine degli Architetti di Palermo in merito alla possibilità di “denuncia all’Autorità compet...

27/08/2014
Un mio recente articolo sulla vicenda che ha visto coinvolto l'Ordine degli Architetti di Palermo in merito alla possibilità di “denuncia all’Autorità competente” per gli iscritti che effettuano Attestati di Prestazione Energetica (APE) a meno di 200 euro, ha aperto un dibattito sulla questione più ampia che riguarda gli onorari dei professionisti e il parere di congruità emesso dall'Ordine (leggi articoli su APE - Articolo 1, Articolo 2).

Sull'argomento della valutazione degli onorari e dei pareri è entrato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha pubblicato una circolare riepilogativa contenente chiarimenti sui compensi e sulla facoltà degli ordini territoriali di rendere pareri di congruità degli onorari professionali (circolare CNI 07/08/2014, n. 408).

La circolare del CNI, elaborata dall'Ufficio Legale CNI d'intesa con il G.d.L. Servizi di Ingegneria, coadiuvato dal Cons. Tesoriere Ing. Michele Lapenna, fornisce un quadro riassuntivo degli assetti raggiunti dalla tematica e si colloca entro il raggio di competenza del Consiglio Nazionale, nell'ambito della funzione di interpretazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse per la professione, senza pretendere, ovviamente, di sostituirsi ai singoli Consigli degli Ordini Territoriali, nella valutazione e gestione delle procedure per il rilascio dei pareri "sulla liquidazione di onorari e spese".

Entrando nel dettaglio, la circolare ricorda che ai sensi della nuova normativa in materia di compensi professionali, il professionista al momento del conferimento dell'incarico deve pattuire (meglio se per iscritto) un preventivo di massima contenente:
  • il grado di complessità dell'incarico;
  • tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
  • gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo dovrà inoltre:
  • stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
  • indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

In merito al parere di congruità il CNI ha ricordato che il D.L. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ma non ha determinato una automatica abrogazione della facoltà dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" dei professionisti. La circolare ricorda, infatti, che il parere di congruità risulta obbligatorio in caso di contenzioso ed è lì che si rende necessaria l'attività di valutazione degli onorari da parte del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo, chieda all'Ordine il parere di congruità sul proprio onorario, quest'ultimo potrà fare riferimento, in assenza di ulteriori accordi, ai parametri, di cui al D.M. n. 140/2012. È fatto divieto agli Ordini territoriali fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa professionale come parametro per la valutazione della congruità dei compensi.

Ma la circolare del CNI va anche oltre precisando che non sembra opportuno e anzi si sconsiglia vivamente di ricorrere a specifiche delibere dei Consigli degli Ordini territoriali in materia tariffaria, anche nella ritenuta assenza di altri criteri poiché tali delibere, a seguito della caducazione della obbligatorietà delle tariffe, sono divenute anacronistiche e inapplicabili.
La circolare aggiunge, poi, che gli Ordini degli Ingegneri non devono valicare le funzioni istituzionali (come ha fatto inizialmente l'Ordine degli Architetti di Palermo) e, soprattutto, non devono assumere posizioni passibili di censura da parte delle Autorità di Vigilanza (Ministero della Giustizia e Autorità ANTITRUST).

Interessante è la parte della circolare relativa alle conseguenze in assenza di preventivo. A proposito, il CNI ricorda l'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 che dispone "L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".

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