Amministratori di Condominio, in Gazzetta il Regolamento per la Formazione e l'Aggiornamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140 recante "Regolamento rec...

26/09/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140 recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali".

Il Regolamento era atteso dal mese di dicembre del 2012, ovvero dalla pubblicazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220 di riforma della disciplina del condominio negli edifici, entrata in vigore il 15 giugno 2013. La Riforma del Condominio, modificata dal decreto Destinazione Italia (Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla Legge n. 9/2014), ha previsto, infatti, l'emanazione di un Regolamento del Ministero della Giustizia che determini i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica. Regolamento che è finalmente arrivato.

Il nuovo Regolamento disciplina:
  • i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
  • i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
  • promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
  • accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Requisiti dei formatori
I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
  • il godimento dei diritti civili;
  • di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
  • di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • di non essere interdetti o inabilitati;
  • di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Responsabile scientifico
La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica.

Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento
Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali:
  • l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;
  • la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
  • le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
  • i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
  • la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
  • i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
  • le tecniche di risoluzione dei conflitti;
  • l'utilizzo degli strumenti informatici;
  • la contabilità.

A cura di Gabriele Bivona
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