Sblocca Italia: In dirittura d’arrivo con semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

La notizia di ieri è che il testo definitivo del decreto-legge cosiddetto “Sblocca Italia” è stato inviato da Palazzo Chigi alla Ragioneria generale dello St...

11/09/2014
La notizia di ieri è che il testo definitivo del decreto-legge cosiddetto “Sblocca Italia” è stato inviato da Palazzo Chigi alla Ragioneria generale dello Stato per la preventiva “bollinatura” prima di essere inviato per la firma al Capo dello Stato e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazion e l’entrata in vigore.
Con la “bollinatura” il Ragioniere generale dello Stato pone il proprio visto di conformità relativamente alla corretta quantificazione dell'onere recato dal provvedimento nonché all'idoneità della relativa copertura finanziaria; senza la “bollinatura” il provvedimento non può essere controfirmato dal Presidente della Repubblica.

Il provvedimento, come sappiamo, ha avuto un iter inconsueto e dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 29 agosto di un testo che evidentemente non era definitivo ed una cura dimagrante che in 12 giorni ha portato il numero degli articoli dagli originari 100 agli attuali 44 ha raggiunto (sembrerebbe) la veste definitiva.
Per quanto concerne le misure per il rilancio dell’edilizia contenute del Capo V segnalo le notevoli modifiche introdotte nel Testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 contenute nell’articolo 17 rubricato “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” nonché le disposizioni relative a:
  • Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
  • Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione
  • Misure per il rilancio del settore immobiliare
  • Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
  • Conto termico
  • Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
  • Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio
  • Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
  • Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati
  • Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL
Nella nuova e definitiva versione non hanno trovato, in vece, posto gli originari articoli relativi:
  • agli incentivi agli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici e di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto
  • alla rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica

Tra le semplificazioni in materia di edilizia le principali novità sono le seguenti:
  • nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso
  • lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico
  • la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative fatto dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate
  • sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
  • Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito

A cura di Gabriele Bivona
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