Appalti Pubblici: Avvalimento possibile anche per la certificazione di qualità

La certificazione di qualità può essere considerata al pari di un requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa e per tale motivo è dimostrabile a...

15/09/2014
La certificazione di qualità può essere considerata al pari di un requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa e per tale motivo è dimostrabile attraverso l'istituto dell'avvalimento.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3949 del 24 luglio 2014 con la quale in Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva annullato l'aggiudicazione di una gara pubblica ammettendo che l'avvalimento non è consentito per sopperire alla carenza dell'attestazione SOA e perché il contratto di avvalimento non sarebbe esaustivo e non coprirebbe la mancanza di alcune figure previste (direttore tecnico e responsabile tecnico degli impianti).

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto.

Afferendo la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell'imprenditore, essa è coerente con l'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, ma lo è anche con la procedura di gara in questione che non preclude il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la certificazione di qualità.

Secondo la sentenza di primo grafo "non sarebbe sufficiente ad integrare l'impegno quale presupposto di legittimità dell'aggiudicazione, un contratto di avvalimento avente ad oggetto il richiamo alla sola attestazione SOA, perché verrebbe frustrata l'esigenza sostanziale della dimostrazione della effettiva utilizzabilità delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria a favore dell'ausiliata, cui risponderebbe la specifica previsione di cui all'art. 88 d.p.r. n. 207 del 2010".

Pu condividendo questa tesi, i giudici di secondo grado non ne hanno condiviso le conseguenze. "Se è vero, infatti, che il limite di operatività di cui all'art. 49, comma 2, lett. f), del codice dei contratti pubblici, di per sé suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 88 del d.p.r. n. 207 del 2010, che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo nella misura richiesta - impegno che potrebbe essere facilmente eluso ove fosse consentito il ricorso a formule vaghe - deve ritenersi valido ed efficace un contratto di avvalimento il cui contenuto manifesti l'impegno serio e la effettiva messa a disposizione dei requisiti e mezzi di cui l'ausiliata è carente".

Nel caso di specie, il contratto di avvalimento intercorso ha soddisfatto in maniera esaustiva i requisiti individuati dalla legge a comprova della serietà dell'impegno assunto dall'ausiliaria. Nel contratto di avvalimento sono, infatti, chiariti quali sono i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa propri del modello di gestione e organizzazione dell'impresa ausiliaria che la stessa si è obbligata a mettere a disposizione dell'ausiliata, oltre alle macchine e attrezzature analiticamente elencate.

La impresa ausiliaria si è infine dichiarata responsabile in solido con la concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto fino al collaudo, assumendosi l'obbligo, anche nei confronti della stazione appaltante, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto.

In riferimento alle figure del direttore tecnico e del responsabile tecnico, sulle quali si è soffermata la sentenza impugnata, va da sé che il prestito delle risorse e mezzi comprende anche le figure tecniche che sono ovviamente comprese nelle risorse messe a disposizione dell'ausiliata.

A cura di Gabriele Bivona
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