Stazioni Appaltanti: Ecco il decreto per ridurne il numero a 35

Pronto lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i criteri per la selezione di 35 grandi centrali di committenza, che dovr...

18/09/2014
Pronto lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i criteri per la selezione di 35 grandi centrali di committenza, che dovranno prendere il posto delle attuali 35.000 stazioni appaltanti operanti in Italia.
Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 66/2014 conv ertito dalla legge n. 89/2014, in cui viene stabilito che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma l del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Lo schema di decreto è composto da 6 articoli e, nel dettaglio:
  • l'articolo 1 determina le finalità stabilendo che sono iscritti all'elenco, oltre alla Consip s.p.a ed a un soggetto aggregatore per ciascuna regione, i soggetti diversi che siano in possesso dei requisiti stabiliti al successivo articolo 2;
  • l'articolo 2 individua i requisiti sulla base dei parametri generali indicati dall’art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014. con particolare riferimento al carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione cd ai valori di spesa ritenuti significativi per la valutazione delle competenze necessarie a presidiare anche le merceologie relative alla spesa specifica degli
  • con l'articolo 3 sono stabilite le modalità per la formalizzazione della richiesta di iscrizione all'Autorità nazionale anticorruzione; in particolare è previsto che l'Autorità definisca con propria determinazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità di presentazione della domanda che potrà essere presentata dai soggetti interessati entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione stessa;
  • con l'articolo 4, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art 9 del citato decreto legge 66/2014, che stabilisce che il numero dei soggetti aggregatoti non può essere complessivamente .superiore a 35, sono definite le modalità di selezione dei soggetti da iscrivere nel caso in cui, tenuto conto del numero dei soggetti aggregatori già iscritti nell'elenco ai sensi dell’articolo 9 comma l del citato decreto legge, il numero dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco in possesso dei requisiti sia superiore al tetto previsto. In tal caso si prevede che l'Autorità proceda all’iscrizione dei soggetti .richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo di procedure, fino al raggiungimento del numero complessivo di 35.
  • l'articolo 5 prevede l'aggiornamento periodico, a cadenza triennale, dell’elenco al fine di garantire il subentro di nuovi soggetti in possesso dei requisiti richiesti. sempre tenuto conto del tetto massimo complessivo previsto.

Con l’occazione ricordo che con l’articolo 23-ter del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice dei contratti relative all’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di procedere all’acquisizione dei lavori, beni e servizi utilizzando le unioni dei comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

In allegato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio.

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