Riforma catasto, il CdM approva il Dlgs sulle commissioni censuarie

Arriva finalmente l'OK al primo atto che condurrà alla vera e propria Riforma del Catasto. Il Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 novembre 2014 ha, infatti, ...

11/11/2014
Arriva finalmente l'OK al primo atto che condurrà alla vera e propria Riforma del Catasto. Il Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 novembre 2014 ha, infatti, approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla composizione, attribuzione e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 33).

Il Dlgs è propedeutico a quella "Grande Riforma", come definita dal Premier Matteo Renzi, che avrà l'ardito compito di riscrivere totalmente l'anagrafe immobiliare del Paese, censendo oltre 62 milioni di immobili, riavvicinando i valori fiscali degli immobili italiani a quelli reali, tenendo in conto anche le tasse sugli immobili. Rispetto alla versione esaminata dal Consiglio dei Ministri n. 21 del 20 Giugno 2014, il Dlgs definitivo prevede una modifica alle commissioni censuarie locali e centrale per ciò che riguarda composizione e compiti.

Le commissioni censuarie avranno un compito fondamentale per l'attuazione della riforma del catasto e soprattutto per il passaggio dai vani ai metri quadri. Per tale motivo, ne faranno parte anche i professionisti del settore immobiliare. In tale senso, è utile ricordare la recente pubblicazione della nuova norma UNI 11558 recante "Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" che interviene con principi e direttive chiare, certamente utile per aumentare la professionalità degli esperti del settore.

Entrando nel dettaglio, le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati in allegato) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che avrà la funzione di supervisore. Le commissioni censuarie locali si dovranno insediare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo e avranno il compito, tra l'altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, dovranno esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all'interno di uno stesso comune.

La Commissione censuaria supervisore avrà il compito di decidere su eventuali ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d'estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d'estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale eserciterà poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.

Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale saranno articolate in tre sezioni:
  • catasto terreni;
  • catasto urbano;
  • revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto).

La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall'Agenzia delle Entrate, dall'Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.

La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell'Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell'Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell'Economia sulla base delle designazioni pervenute dall'Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.

Il decreto legislativo fissa, infine, i limiti di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie. In particolare, non potranno essere nominati componenti delle commissioni: i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l'appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie tributarie.

I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie potranno restare in carica per 5 anni, non avranno la possibilità di essere rinnovati e il loro operato dovrà essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.

Si attende a questo punto il prossimo atto.

A cura di Gabriele Bivona
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