FER diverse dal fotovoltaico: in Gazzetta il decreto con la rimodulazione degli incentivi

Definiti i nuovi incentivi riconosciuti alle fonti rinnovabili esistenti diverse dal fotovoltaico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18/11/2014 è stato, in...

20/11/2014
Definiti i nuovi incentivi riconosciuti alle fonti rinnovabili esistenti diverse dal fotovoltaico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18/11/2014 è stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 6 novembre 2014 recante "Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9".

La rimodulazione è applicata agli esercenti degli impianti che optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, obbliga i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, a scegliere fra 2 diverse alternative.

L'art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. n. 145/2013 prevede la possibilità di optare per una rimodulazione dell'incentivo, accedendo a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita dal DM 06/11/2014, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:
  1. per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  2. per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
  3. per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

Il DM 06/11/2014 si applica a tutti gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:
  • gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;
  • gli impianti di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.

I titolari degli impianti che scelgono di optare per il regime di incentivazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.

Ai fini della determinazione del nuovo incentivo, si applica il seguente parametro S, arrotondato alla terza cifra decimale con criterio commerciale:



Dove:
R è il periodo residuo di diritto degli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario e la data di cui all'art. 2, comma 2 del decreto.
p è un parametro che tiene conto dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione e che è pari a 1,02 per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31/12/2020 e a 1,03 per gli impianti il cui tale diritto cessa dopo il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2028. Per i soli impianti alimentati da FER diverse dall'eolico, dal geotermico e dall'idroelettrico, tale parametro vale 1,022 e 1,032 rispettivamente per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31/12/2020 e per gli impianti in cui tale diritto cessa dopo il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2028.

Per gli impianti a certificati verdi, il nuovo incentivo è calcolato sulla base della seguente formula:
I(rim)=SxI


Dove:
I è pari al coefficiente moltiplicativo previsto nella tabella 2 allegata alla legge 24/12/2007, n. 244 per gli impianti che accedono ai certificati verdi ai sensi della medesima legge, ed è pari a 1 per gli impianti che accedono ai certificati verdi, entrati in esercizio entro il 31/12/2007.

Per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, la nuova tariffa incentivante omnicomprensiva Tnew è determinata secondo la seguente formula:
Tnew = S x (Told - Pc) + Pc


Dove:
S è il nuovo valore dell'incentivo calcolato con la prima formula
Told è la tariffa omnicomprensiva spettante prima della rimodulazione
Pc è il valore del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'AEEG, registrato nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la rimodulazione.

A cura di Gabriele Bivona
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