ANAC: Nuovo Regolamento attività di vigilanza e accertamenti ispettivi

L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha predisposto un nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi in sostituzione d...

16/12/2014
L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha predisposto un nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi in sostituzione del precedente Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011 ed ancora oggi in vigore. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che il Regolamento dell’Autorità, sulla disciplina dell’esercizio della funzione di vigilanza è predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Codice dei contratti.

Il regolamento, costituito da 19 articoli, definisce nel dettaglio le attività di indagine e precisa che le stesse vengono attuate successivamente all’approvazione di una direttiva programmatica su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell’indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità, nella quale può essere indicato anche un ordine di priorità nella trattazione degli esposti ricevuti.
Nel nuovo Regolamento viene, anche, precisato che le attività di indagine possono, altresì, essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesseivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi. La segnalazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli relativi diversi per lavori e per servizi e fornitire.
Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.
Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia ma nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l’esposto privo di sottoscrizione all’Ufficio Ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza.
Il termine per l’avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’esposto mentre il termine per la conclusione dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni.

Nel dettaglio, il provvedimento in argomento contiene i seguenti articoli:
  • Art. 1 - Ambito di applicazione
  • Art. 2 - Direttiva annuale
  • Art. 3 - Esposto per l’attivazione dei poteri di vigilanza
  • Art. 4 - Vigilanza collaborativa
  • Art. 5 - Responsabile del procedimento
  • Art. 6 - Archiviazione dell’esposto
  • Art. 7 - Intervento senza il previo espletamento di un’istruttoria
  • Art. 8 - Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell’Autorità
  • Art. 9 - Termini del procedimento
  • Art. 10 - Avvio del procedimento
  • Art. 11 - Partecipazione all'istruttoria
  • Art. 12 - Richieste di informazioni e di esibizione di documenti
  • Art. 13 - Audizioni
  • Art. 14 – Ispezioni
  • Art. 15 - Chiusura dell'istruttoria
  • Art. 16 - Deliberazione dell'Autorità
  • Art. 17 - Comunicazioni
  • Art. 18 - Disposizioni transitorie
  • Art. 19 - Entrata in vigore

In allegato il testo del Regolamento unitamente alla relazione ed ai due formulari per lavori e per servizi e forniture.

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