Riconoscimento qualifica Ingegnere: in Gazzetta le misure compensative

Entrerà in vigore il 3 febbraio 2015 il Regolamento contenente le misure compensative per il riconoscimento e l'esercizio della qualifica di Ingegnere. È sta...

21/01/2015
Entrerà in vigore il 3 febbraio 2015 il Regolamento contenente le misure compensative per il riconoscimento e l'esercizio della qualifica di Ingegnere. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015 il Decreto Ministero della Giustizia 3 dicembre 2014, n. 200 recante "Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

Il Regolamento è composto da 3 capi, 17 articoli e 4 allegati.
Capo I - Definizioni
Art. 1 - Definizioni

Capo II - Prova attitudinale
Art. 2 - Contenuto della prova attitudinale
Art. 3 - Commissione d'esame
Art. 4 - Vigilanza sugli esami
Art. 5 - Svolgimento dell'esame
Art. 6 - Valutazione della prova attitudinale

Capo III - Tirocinio di adattamento
Art. 7 - Oggetto e svolgimento del tirocinio
Art. 8 - Elenco dei professionisti
Art. 9 - Obblighi del tirocinante
Art. 10 - Registro dei tirocinanti
Art. 11 - Iscrizione
Art. 12 - Delibera di iscrizione
Art. 13 - Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
Art. 14 - Sospensione e interruzione del tirocinio
Art. 15 - Cancellazione dal registro dei tirocinanti
Art. 16 - Sospensione dal registro dei tirocinanti
Art. 17 - Oneri informativi

Allegato A - Elenco delle materie
Allegato B - Modello di domanda di ammissione all'esame
Allegato C - Modello di iscrizione nel registro dei tirocinanti
Allegato D - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Il Regolamento è stato pubblicato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare:
  • all'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;
  • all'articolo 22 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;
  • all'articolo 23 in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;
  • all'articolo 5 e 24, sull'esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23.

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