Servizi e forniture: Il Consiglio di Stato sui costi della sicurezza

La sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1798 depositata il 9 aprile scorso ha deciso il ricorso in appello proposto da una società del set...

15/04/2015
La sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1798 depositata il 9 aprile scorso ha deciso il ricorso in appello proposto da una società del settore informatico avverso la sentenza del TAR della Calabria con cui è stato respinto il ricorso avvero la mancata esclusione della prima classificata.

Con la sentenza in argomento viene data una interessante interpretazione del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 87 del Codice dei contratti, con cui viene precisato che "nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

Il TAR Calabria con la sentenza 1624 depositata il 6 ottobre 2014 era stato era dell'avviso che in relazione agli appalti di forniture e di servizi intellettuali, il combinato disposto del comma 3-bis dell'articolo 86 e del comma 4 dell'articolo 87 del Codice non impone alle imprese partecipanti l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza, trattandosi di elementi che vanno viceversa specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia.
Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada i quali affermano che la ratio del puntuale richiamo, nell'art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell'anomalia.
In definitiva, la ricostruzione operata nella sentenza comporta il sostanziale ribaltamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il combinato disposto del comma 3-bis dell'articolo 86 e del comma 4 dell'articolo 87 del Codice dei contratti avrebbe imposto oneri dichiarativi più pregnanti a carico delle imprese partecipanti ad appalti di servizi e di forniture rispetto a quelle partecipanti ad appalti di lavori.

Con la sentenza in argomento, quindi, viene confermato l'orientamento secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica la regola di separata indicazione dei costi di sicurezza, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei contratti, opera in via primaria nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici in sede di predisposizione delle gare di appalto e di valutazione dell'anomalia, con la conseguenza che l'assenza di scorporo nel quantum fin dalla fase di presentazione dell'offerta non può risolversi in causa di esclusione dalla gara, anche alla luce dei criteri di tassatività della cause espulsive previsti dall'art. 46, comma 1-bis, del medesimo Codice.

A cura di Gabriele Bivona
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