Ecoreati, inasprite le sanzioni per i reati contro l'ambiente

"L'Italia è vicina a un risultato epocale: l'introduzione nel codice penale dei reati contro l'ambiente. Dopo l'approvazione a larghissima maggioranza della ...

08/05/2015
"L'Italia è vicina a un risultato epocale: l'introduzione nel codice penale dei reati contro l'ambiente. Dopo l'approvazione a larghissima maggioranza della Camera, segno di grande sensibilità sul tema da parte del Parlamento, il testo sugli Ecoreati sarà legge entro fine mese".

Questo il commento di Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente, al via libera di Montecitorio al ddl Ecoreati che prevede l'introduzione di nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente, introducendo pene più gravi rispetto al sistema sanzionatorio che attualmente punisce la lesione dell'ambiente, prevalentemente, attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006).

"Senza la zavorra di una norma sbagliata come quella che vietava la tecnica "Airgun" per le esplorazioni in mare - ha spiegato Galletti - il provvedimento è finalmente pronto all'approvazione definitiva al Senato: sarà un iter spedito, che partirà già dalla prossima settimana e che in pochi giorni consegnerà al Paese strumenti di fondamentale importanza per il contrasto agli scempi del nostro ambiente".

Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera il 26 febbraio 2014 e le modifiche introdotte dal Senato il 5 marzo 2015, il testo unificato è stato nuovamente approvato con modificazioni dalla Camera nella seduta del 5 maggio 2015. La modifica apportata dalla Camera riguarda la soppressione del reato relativo alla ispezione dei fondali marini (Air Gun).

Il testo esaminato dalla Camera (C. 342 e abb.-B) conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente ma aggiunge - con un nuovo Titolo VI-bis del codice penale - ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. Il Titolo prevede cinque nuovi delitti:
  1. inquinamento ambientale (art. 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»; aggravanti di pena sono previste se l'inquinamento riguarda specifiche aree protette nonché (art. 452-ter) provochi lesione o morte di una o più persone.
  2. disastro ambientale (art. 452-quater), che sanziona con la reclusione da 5 a 15 anni, alternativamente, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La nuova norma prevede una clausola di salvaguardia ("fuori dai casi previsti dall'articolo 434"), volta a differenziare il disastro ambientale dal delitto relativo al crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che ha finora svolto funzione di supplenza per la mancanza di uno specifico delitto di disastro ambientale. Anche il disastro ambientale prevede un'aggravante ove il danno si produca in specifiche aree protette.
  3. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente»; specifiche aggravanti sono previste in relazione all'entità del possibile danno per l'ambiente.
  4. impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.
  5. omessa bonifica, introdotto dal Senato (art. 452-terdecies), che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. Un ulteriore reato - l'ispezione di fondali marini - è stato prima introdotto dal Senato (art. 452-quaterdecies) e poi soppresso dalla Camera. Tale reato puniva con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

Il provvedimento, inoltre, contiene ulteriori misure:
  • stabilisce diminuzioni di pena per l'ipotesi colposa di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (art. 452-quinquies) nonché per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-decies);
  • prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);
  • introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-novies (aggravante ambientale), in base a cui la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente;
  • prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-undecies);
  • stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Codice dell'ambiente, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-bis);
  • obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies);
  • prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
  • prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  • impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente;
  • coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
  • introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi ambientali ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

Il testo, infine, modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge n. 150/1992. Tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati