Certificazione energetica: in Gazzetta i decreti con il nuovo APE, in vigore dall'1 ottobre 2015

Sono stati finalmente pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i tre nuovi decreti che definiscono le nuo...

16/07/2015
Sono stati finalmente pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i tre nuovi decreti che definiscono le nuove linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale. È, infatti, prevista una metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni.

I tre nuovi decreti, i cui testi unitamente a tutti gli allegati sono integralmente allegati alla presente notizia, sono i seguenti:
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici."
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"

Il terzo decreto contenente le nuovo Linee guida nazionali prevede:
  • metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • il nuovo format per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), definito nell'appendice B alle linee guida e che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e quelli inerenti le fonti rinnovabili, al fine di permettere la valutazione e il confronto di edifici diversi;
  • il nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o locazione (appendice C) per l'esposizione delle agenzie immobiliari, in modo da rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
  • la definizione del sistema informativo nazionale denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica).

Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:

All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come di seguito riportato:

Sopralluogo obbligatorio
Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
  1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Sui tre nuovi decreti, ed in particolare su quello che definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica, ricordiamo la critica del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, in un articolo pubblicato sulle nostre pagine, ha fatto una amarissima considerazione in merito alla scarsa partecipazione della categoria alla definizione del decreto (leggi articolo).

In allegato il testo dei tre decreti in versione integrale unitamente a tutti gli allegati, le linee guida nazionali e le appendici relative rispettivamente alle esclusioni ed ai Format sull'APE sulla Qualificazione e sugli Annunci

A cura di Gianluca Oreto
   
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