Certificazione energetica degli edifici: tutto sul nuovo APE 2015

Con l'entrata in vigore (1 ottobre 2015) dei 3 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano ...

09/10/2015
Con l'entrata in vigore (1 ottobre 2015) dei 3 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici in Italia.

Il decreto contenente le nuove linee guida nazionali integra e aggiorna le modalità di certificazione energetica prevedendo che le stesse siano direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che ancora non hanno recepito la Direttiva 2010/31/UE. Mentre da 2 anni di tempo a tutte le altre che avendo già recepito la direttiva, devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

Considerata la mole di domande arrivate in redazione, ho ritenuto opportuno scrivere un articolo contenente tutte le informazioni da voi richieste.

Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione Energetica?
L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:
  • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
  • per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
  • per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2.
L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
    • agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Per i ruderi e per i manufatti di cui all'ultimo punto, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE?
Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000, e se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

/ Qual è la validità dell'Attestato di Prestazione Energetica?
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

In cosa consiste la procedura per il rilascio dell'APE?
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.

Quali sono le sanzioni?
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Certi che possa essere di vostro gradimento, la redazione ha preparato la versione aggiornata al 30/09/2015 del Decreto Legislativo n. 192/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", che potete scaricare (unitamente ai 3 decreti di giugno) attraverso i seguenti link:
Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione dell'APE?CLICCA QUI

A cura di Ing. Gianluca Oreto
     
© Riproduzione riservata