Pagamento Lavori pubblici: nessuna clausola all'interno dei bandi

Non è possibile inserire all'interno dei bandi delle clausole che subordinano i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da p...

07/10/2015
Non è possibile inserire all'interno dei bandi delle clausole che subordinano i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi o che prevedono risorse non ancora a disposizione.

Lo ha precisato il Presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone con il comunicato 6 ottobre 2015 avente ad oggetto Clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni", intervenendo in merito alla circostanza che in diversi bandi di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione - quanto meno in termini di cassa - da parte della stazione appaltante.

Il Presidente Cantone ha precisato che le norme costituzionali impongono che i provvedimenti relativi a qualsiasi spesa possono essere adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria. Anche nel d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è previsto che "gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)".
Tra l'altro, la previsione di termini e modalità di pagamento incerti in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato.

Nel comunicato viene, anche, precisato che la stazione appaltante ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell'art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l'altro, le informazioni di cui all'allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
E viene, pure, richiamata la determinazione dell'Autorità n. 4 del 7/7/2010, nella quale è indicato che "non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno".
In allegato il testo integrale del Comunicato del Presidente Cantone.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
     
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