Appalti e Unione Europea: in Gazzetta il modello per il Documento di gara unico europeo (DGUE)

Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. L3/16 IT del 6 gennaio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del ...

19/01/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. L3/16 IT del 6 gennaio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE).

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo dovrà essere utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del Regolamento stesso utilizzano le istruzioni contenute nell’allegato 1.

Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE (Appalti pubblici) e 2014/25/UE (Appalti nei settori cosiddetti “esclusi”) è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II. Informazioni sull'operatore economico
Parte III. Criteri di esclusione:

  • A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione).
  • B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).
  • C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).
  • D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

Parte IV. Criteri di selezione:

  • α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
  • A: Idoneità.
  • B: Capacità economica e finanziaria.
  • C: Capacità tecniche e professionali.
  • D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.
Parte VI. Dichiarazioni finali

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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