Coordinatore Sicurezza Cantieri: cosa accade in caso di mancato aggiornamento?

Riceviamo spesso in redazione domande che riguardano i requisiti professionali previsti per il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavor...

14/01/2016

Riceviamo spesso in redazione domande che riguardano i requisiti professionali previsti per il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. In particolare, la domanda più gettonata è: "cosa accade nel caso in cui non riesco ad effettuare l'aggiornamento quinquennale di 40 ore?".

Tranquillizziamo subito tutti i professionisti dicendo che il titolo di coordinatore non può essere perduto a causa del mancato aggiornamento e che l'unico problema riguarda la non possibilità di esercitare questo ruolo fin quando non si avrà effettuato l'aggiornamento.

Entrando nel dettaglio della normativa, i requisiti professionali previsti per il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori sono dettati dall'art. 98 (commi 1 e 2) e dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL). In particolare:

  • l'art. 98 comma 1 definisce puntualmente quali lauree e diplomi consentono di accedere al corso per diventare coordinatori;
  • l'art. 98 comma 2 richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e relativo aggiornamento come previsto all'allegato XIV;
  • l'Allegato XIV definisce i contenuti minimi del corso di formazione e prevede l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Da nessun parte all'interno del TUSL si parla di decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. A dirimere ogni dubbio ci ha pensato, però, il Ministero del Lavoro che, con l'interpello n. 17/2013, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., ha agganciato la formazione del coordinatore a quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e a quella dell'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Non è un mistero, infatti, che nella redazione del TUSL si siano accorpati due articolati differenti: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che regolamentava la sicurezza sui luoghi di lavoro, e il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che definiva le prescrizioni minime di sicurezza all'interno dei cantieri temporanei e mobili. Nell'accorpamento non si è, però, tenuto conto delle differenze sostanziali delle due norme, creando alcuni imbarazzi per ciò che riguarda la formazione e l'aggiornamento delle varie figure.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha raccolto i due suddetti decreti legislativi in un'unica norma, con evidenti criticità emerse sin da subito, alcune delle quali sono state corrette con dei decreti ad hoc (ultimo dei quali il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Certamente, dal una semplice lettura del TUSL è palese come lo stesso mostri due "tonalità" differenti quando si parli di sicurezza lavoro o di sicurezza cantieri.

Ciò premesso, il DLgs n. 626/1994 e quindi il TUSL nella parte in cui si fa riferimento alla sicurezza lavoro ha rimesso la formazione dei lavoratori (art. 37, comma 2) e degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 34, commi 2 e 3) ad un accordo in sede di conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (gli Accordi n. 221/2011 e n. 223/2011, adeguati con l'accordo del 25/07/2012).

L'Accordo del 25 luglio 2012 stabilisce espressamente che "l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso".

Non essendo stato previsto nulla per quanto riguarda la figura del Coordinatore, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha ritenuto che quanto disciplinato per l'RSPP e per l'ASPP trovi applicazione anche per i coordinatore, i quali, pur non perdendo il loro titolo, non potranno esercitare tale attività fin quando non avranno completato l'aggiornamento previsto.

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A cura di Ing. Gianluca Oreto

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