Milleproroghe: il Senato approva definitivamente la legge di conversione

Mercoledì 24 febbraio 2016 l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, con 155 voti favorevoli e 122 contra...

26/02/2016

Mercoledì 24 febbraio 2016 l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il ddl n. 2237 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. "milleproroghe"). Nell'attesa che il provvedimento venga pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, segnaliamo, tra le tante proroghe inserite nel provvedimento, quelle di seguito riportate.

Prevenzione incendi nelle strutture scolastiche

Con il comma 2 dell'articolo 4 viene stabilito che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi sia completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (decreto non ancora emanato, peraltro, alla data di oggi 10 febbraio 2016) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. In generale, le principali disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi nelle scuole sono contenute nel D.M. 26 agosto 1992, recante Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, e dal D.P.R. n. 151/2011, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Quest'ultimo individua le attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi. La verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, in base alla vigente normativa, compete al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Adeguamento alle norme antincendi delle strutture turistico-alberghiere

Con il comma 2-bis dell'articolo 4 si differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012. Il termine che viene differito, scaduto il 31 ottobre 2015, è la risultante di una serie di proroghe succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 192/2014.

Anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore

L'articolo 7, comma 1, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192/2014) fino al quale è elevata, dal 10% al 20%, l'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite, o di altra procedura di affidamento avviata, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 192/2014.

Requisiti degli esecutori e progettisti di lavori pubblici

Il comma 2 dell'articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-bis e 15-bis, dell'art. 253 (Norme transitorie) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006). I termini predetti fissano la scadenza di deroghe alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

Esclusione automatica delle offerte anomale

La lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 7, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253 del Codice dei contratti) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice).

Requisiti di ordine speciale dei contraenti generali

Il comma 3 dell'articolo 7 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 162/2006). L'articolo 189 disciplina la qualificazione del contraente generale: soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, al quale è affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. Il comma 5, con norma di carattere transitorio, prevede che il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Il comma 4 dell'articolo 7 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. A tale fine è novellato l'articolo 357 (Norme transitorie) comma 27, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010).

Termine per la dimostrazione del requisito della cifra d'affari

Il comma 4-bis dell'articolo 7 prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta; ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il termine prorogato è contenuto al comma 19-bis dell'art. 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010).

Pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici nei settori ordinari

Il comma 7 dell'articolo 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria. A tale fine è novellato l'articolo 26 del decreto-legge n. 66/2014).

Interventi in materia di edilizia scolastica

I commi 8, 10 e 11 dell'articolo 7 prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). Il comma 10 proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'art. 1, co.165, della L. n. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.  Il comma 11 differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013) a stipulare mutui trentennali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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