Apertura di un vano con l'inserimento di telaio metallico

Gli interventi sugli edifici esistenti sono regolamentati dal punto 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e vengono distinti in: i...

16/03/2016

Gli interventi sugli edifici esistenti sono regolamentati dal punto 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e vengono distinti in:

  • interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
  • interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
  • riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Tale classificazione era già presente nelle precedenti norme tecniche (D.M. 16/01/1996, punto C9 e D.M. 14/09/2005, capitolo 9); tuttavia le definizioni date per i sopraelencati interventi nelle varie norme tecniche che si sono succedute nel corso degli anni non sono esattamente corrispondenti fra di loro.

Intervento di adeguamento

Costituisce obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, quando si prevede di:

  • a) sopraelevare la costruzione;
  • b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
  • c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
  • d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Intervento di miglioramento

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio l’intervento di adeguamento.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Riparazione o intervento locale

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Il progetto di interventi su edifici esistenti dovrà comunque, di norma, comprendere le seguenti attività:

  1. Rilievo plano-altimetrico della costruzione;
  2. Rilievo strutturale, comprese le strutture di fondazione;
  3. Rilievo dello stato fessurativo e/o distorsivo della struttura;
  4. Analisi dell’evoluzione storica-costruttiva della costruzione;
  5. Studio geologico e analisi geotecnica, ove necessario;
  6. Indagine sismica del sito, ove necessario;
  7. Indagini sui terreni sulle strutture di fondazione, ove necessario;
  8. Indagini sui materiali e valutazione dello stato di conservazione e di resistenza residua, da definire con prove sperimentali;
  9. Rilievo dei dissesti, cause, entità;
  10. Valutazione delle condizioni di sicurezza della struttura nello stato ante-intervento;
  11. Relazione motivata dell’intervento di miglioramento previsto;
  12. Verifica della sicurezza della struttura consolidata nello stato di post-intervento e nel corso delle fasi esecutive; giudizio di incremento della sicurezza.
Apertura Vani in pareti portanti in zona sismica

Apertura Vani in pareti portanti in zona sismica
Progetto degli interventi di rinforzo e consolidamento

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Nelle analisi e verifiche strutturali si dovranno prevedere adeguati “fattori di confidenza” che modificano i parametri meccanici in funzione dei “livelli di conoscenza” raggiunti nella fase di indagine pre-progettuale in riferimento a: indagine storica; rilievi geometrici; dettagli costruttivi; caratterizzazione dei materiali.

La tipologia d’intervento da prendere in considerazione nel caso dell’apertura di nuovi vani in pareti portanti (o la modifica di quelli esistenti) è certamente quella della “riparazione o intervento locale”.

Questo è confermato anche dalla Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 contenente le "Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" dove al punto C8.4.3 recita: “Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l’apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria (riparazione o intervento locale) solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell’elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali”.

Tuttavia, in funzione dell’entità dell’intervento, potrà essere considerato, l’intervento di “miglioramento sismico” o addirittura (per casi particolari) quello di “adeguamento sismico”.

A maggior ragione si considera l’intervento di miglioramento nel caso in cui l’edificio faccia parte del patrimonio culturale vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.L. n. 42/2004) dove all’articolo 29 si legge: “… nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.

Percezione dell’indebolimento strutturale

In sostanza, intervenendo su parti limitate di strutture murarie, non si modifica il comportamento d’insieme della fabbrica a meno che, per una sfortunata e/o sconsiderata sommatoria di interventi parziali non coordinati si danneggi fortemente la struttura muraria privandola dei requisiti essenziali ad assolvere la funzione statica e sismoresistente. Infatti, spesso nelle ristrutturazioni di singoli appartamenti, non si tiene conto delle modificazioni complessive che l’edificio subisce a causa dei singoli interventi realizzati dai vari proprietari.

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