Nuovo Codice Appalti: gare a rischio paralisi

Dopo lunga fase preliminare in Italia sono cambiate le norme che riguardano i lavori pubblici con la pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n....

23/04/2016

Dopo lunga fase preliminare in Italia sono cambiate le norme che riguardano i lavori pubblici con la pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come previsto dalla legge delega, il D.Lgs n. 50/2016 avrebbe dovuto essere approvato entro il 18 aprile 2016. Per rispettare i tempi, non disattendere i tempi della delega e non incorrere in una eventuale nuova infrazione comunitaria, il Governo ha deciso di pubblicare la nuova normativa sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 disponendo l’immediata entrata in vigore del Codice e l’abrogazione del D.Lgs. n. 163/2016-

Sul problema dell’entrata in vigore del nuovo Codice, l’articolo 220 dello stesso risulta essere abbastanza chiaro ammettendo che il nuovo apparato normativo entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta, ovvero il 19 aprile 2016.

Diverse sono state le segnalazioni arrivate in redazione, di gare pubblicate tra il 19 e il 22 aprile 2016 che fanno ancora riferimento al D.Lgs. n. 163/2016 e ci è stato chiesto se queste fossero legittime. L’entrata in vigore immediata del nuovo Codice ha, infatti, provocato perplessità negli operatori del settore in merito ai bandi che le amministrazioni avevano già deciso di pubblicare e che, in taluni casi, sono stati pubblicati nella stessa data di pubblicazione del codice o, addirittura in data successiva.

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

Tale situazione è stata prevista nella norma all’articolo 216 relativo alle “disposizioni transitorie e di coordinamento” dove al comma 1 era precisato “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte”.

In pratica, dunque, dalla lettura letterale della norma, anche se, di fatto, manca una disposizione transitoria, i bandi pubblicati dal 20 aprile in poi devono rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sembra, però, che alcune amministrazioni non abbiano compreso bene il tenore della norma e non abbiano proceduto a ritirare i bandi per i quali avevano effettuato precedentemente le pubblicazioni.

Ovviamente si tratti di bandi illegittimi ed al fine di evitare successivi contenziosi Graziano Delrio Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC hanno deciso di intervenire con un comunicato congiunto che chiarisce ogni possibile dubbio precisando che:

Scarica la tabella di concordanza

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:
1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente  disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.
2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.
3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del  2016
.”

Speciale Codice Appalti

In verità, sembra che ci sia una piccola discrepanza tra il comunicato congiunto del Ministero e dell’ANAC e la norma perché dalla lettura letterale della norma sembrerebbe che debbano rispettare il d.lgs.n. 50/2016 i bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, i bandi pubblicati dal 20 aprile in poi mentre il Comunicato congiunto parla dei bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016.

La differenza è di un solo giorno ma qual è la data esatta? Forse arriverà un altro comunicato che darà nuovi chiarimenti?Tra le altre cose, non essendo stato previsto un periodo transitorio, le nuove norme, pubblicate per dare una spinta al settore, avranno (almeno in questa prima fase di applicazione) l’unica conseguenza di confondere gli operatori e rallentare ulteriormente il mercato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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