Ministero del Lavoro: niente Durc in caso di irregolarità contributiva

Se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un documento unico di regolarità contributiva (Durc) irregolare i...

12/04/2016

Se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un documento unico di regolarità contributiva (Durc) irregolare in quanto ontologicamente tale attestazione viene emessa solo in caso di regolarità.

Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con interpello n. 1 del 21 marzo 2016 in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10, art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell'estensione della previsione che tratta l'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi.

In particolare, il CNI ha chiesto l'esatto significato della dizione "in assenza del documento unico di regolarità contributiva" e se la presenza di un Durc irregolare equivalga all'essenza del Durc stesso e se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che al momento della ricezione del Durc irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo.

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha chiarito, innanzitutto, che per "assenza del documento unico di regolarità contributiva" deve intendersi il mancato rilascio, tramite procedura on-line, dello stesso. Ciò vuol dire che se non può essere attestata la regolarità contributiva non viene rilasciato un "Durc irregolare" in quanto ontologicamente il Durc risulta essere solo regolare e non può essere emesso in caso di mancata regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali.

In riferimento alla sospensione del titolo abilitativo, il Ministero del Lavoro ha confermato che l'Amministrazione concedente deve sospendere l'efficacia del titolo abilitativo sia in caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall'Amministrazione stessa.

Il commento dell'ANCE

In merito all'interpello del lavoro, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha confermato che la nuova procedura informatica per il rilascio del Durc ha messo fine ad ogni dubbio. Non essendo, infatti, possibile rilasciare un Durc irregolare, l’irregolarità dà seguito ad un processo di regolarizzazione. L'assenza del Durc, pertanto, deve essere intesa come mancanza del rilascio della regolarità contributiva dal nuovo sistema informatico, secondo le modalità previste per legge.

Nei lavori privati, il committente o responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 let. a), mediante richiesta del Durc a questi ultimi. Tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice Pdf o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del Durc on line.

Sempre nell’ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il Durc all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori (art. 90, comma 9 lett. c)),come previsto dall’art. 14, comma 6bis del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012. L’amministrazione, infatti, dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio.

Con riferimento, poi, alla sospensione del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, il dicastero ha previsto che l’amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall'amministrazione concedente stessa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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