Nuovo Codice Appalti: progetto esecutivo in gara soluzione per varianti e riserve?

La recente Audizione del Presidente dell’Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone presso le VIII Commissioni congiunte di Camera e Senato (leggi articolo) ha r...

24/06/2016

La recente Audizione del Presidente dell’Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone presso le VIII Commissioni congiunte di Camera e Senato (leggi articolo) ha ribadito la volontà di continuare sulla strada intrapresa mettendo tacere le "voci fuori dal coro" che chiedevano di trovare qualche soluzione per limitare le criticità nate dal 18 aprile in poi che hanno portato nel mese di maggio ad una contrazione dei bandi di gara del 76%.

Gli obiettivi del nuovo Codice di rendere il sistema dei lavori pubblici all’altezza di un grande paese europeo attraverso semplificazione, trasparenza, lotta alla corruzione e qualità, vengono purtroppo messi a rischio da diversi aspetti critici presenti nel testo normativo. Criticità sollevate dalla maggior parte degli operatori del settore che però sono state definite da alcuni senatori come "ostilità che rischiano di diventare preconcetti".

Il rischio che queste criticità non vengano trattate come meritano è acuito dagli quegli interventi che strumentalmente vengono proposti da coloro che difendono a spada tratta il nuovo Codice.

Durante l'audizione, ad esempio, il Presidente Cantone ha sottolineato come l'obbligo per gli appalti di lavori di mandare in gara il progetto esecutivo (art. 59, comma 1) avrebbe sconfitto le lobby delle imprese che vivono di riserve e di varianti. Basta osservare che il cosiddetto appalto integrato è, anche, previsto all’articolo 2, comma 1, punto 6, lettere a), b) e c) della Direttiva 2014/24/UE dove vengono definiti “appalti pubblici di lavori” appalti pubblici aventi per oggetto “la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II” o “la progettazione e l’esecuzione di un’opera” o “la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera”.

Purtroppo, chi vive di appalti pubblici e conosce davvero la situazione dei bandi di gara sa bene che il problema principale che genera riserve e varianti non è risolvibile mettendo in gara il progetto esecutivo ma solo ponendo la dovuta attenzione alle procedure che dovrebbero generare un "buon progetto esecutivo".

Chi, oggi, afferma che le varianti e la lievitazione dei costi delle opere si sono verificate a causa del fatto che con il vecchio Codice (D.Lgs. n. 163/2006) i progetti che andavano in gara non erano esecutivi, afferma il falso perché, nella maggioranza dei casi, gli appalti si riferivano alla sola esecuzione (articolo 53, comma 1, lettera a) del previgente Codice dei contratti) ed in tal caso il progetto che era alla base del bando poteva essere, soltanto, un progetto esecutivo.

La verità è che il nuovo Codice sconta il fatto che per l’entrata in vigore dello stesso manca un idoneo momento transitorio individuato già nella legge delega che prevedeva la possibilità di un doppio decreto, il primo entro il 18 aprile per recepire le direttive ed il secondo entro il 31 luglio per il riordino di tutta la normativa.

La mancanza di un idoneo periodo transitorio, in una materia così complessa ha portato alla dichiarazione del presidente dell’Associazione nazionale costruttori (Ance) Claudio De Albertis che ha recentemente affermato che “I dati di mercato dimostrano che digerire le novità non è così semplice. Tanto le stazioni appaltanti che le imprese vivono un momento di profonda confusione. Serve un periodo transitorio e mi pare che il primo gennaio 2017 possa essere una misura ragionevole”. Alla richiesta si è subito associato il presidente della Ferdercostruzioni, Rudy Girardi: “Serve più tempo, anche per permettere alle amministrazioni di dotarsi dei progetti esecutivi , visto che ora sono state vietate le gare per gli appalti integrati di progettazione e costruzione”.

Per altro, il Cresme (Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia) ha, recentemente certificato la realtà difficile del comparto affermando che a due mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti sono stati pubblicati pochissimi bandi di gara per lavori pubblici nelle Gazzette Ufficiali e che nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero di gare è diminuito del 26,2% e il valore delle opere si è ridotto dell’84,8%. Un vero tracollo che potrebbe essere stato causato dalla mancanza di un idoneo periodo transitorio che avrebbe offerto agli operatori del settore la possibilità di affrontare con più tranquillità la delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo.

A cura di arch. Paolo Oreto

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