Contributo integrativo Inarcassa anche per le Società d’Ingegneria

Nonostante le recenti rassicurazioni del Presidente dell'Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, che in audizione congiunta Camera e Senato parlando del nuov...

24/06/2016

Nonostante le recenti rassicurazioni del Presidente dell'Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, che in audizione congiunta Camera e Senato parlando del nuovo Codice degli Appalti lo ha definito "un ottimo lavoro", continuano le perplessità applicative da parte degli operatori di settore.

Tra i problemi rilevati, vi è senz'altro quello previdenziale dovuto al contributo integrativo Inarcassa per le Società di Ingegneria (leggi articolo). L'art. 90 dell'ormai defunto D.Lgs. n. 163/2006, nella definizione delle società di ingegneria, stabiliva "ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti".

Le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 24- Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) definendo i soggetti che possono espletare i nuovi livelli di progettazione, prevedono gli operatori inseriti nell'art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria). Tra questi sono previste le società di ingegneria, la cui definizione ricalca quella del vecchio codice, fatta esclusione la parte che riguarda appunto il contributo integrativo. In realtà, all'interno del nuovo Codice nulla è stato inserito sulla contribuzione integrativa, anche per le società tra professionisti.

Pronta era arrivata la reazione delle Casse Tecniche aderenti all’Adepp(Inarcassa, CIPAG, EPAP, EPPI) che, in un comunicato congiunto, hanno chiesto di ottenere, nel quadro della prevista adozione delle Linee guida dell’ANAC in fase di elaborazione, le necessarie integrazioni alle norme previste nel Dlgs 50/2016 sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In riferimento alle Società di Ingegneria, le Casse tecniche hanno rilevato l'anomalia del nuovo Codice nel quale è stato omesso ogni riferimento al versamento del contributo integrativo del 4% (leggi articolo).

A distanza di poche settimane e giocando d'anticipo su una eventuale risposta dei Ministeri competenti, Inarcassa ha pubblicato la seguente nota:

"Al fine di evitare erronei comportamenti, ricordiamo che in base all’art. 5.2 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, approvato dai Ministeri, le Società di Ingegneria - alla pari del singolo professionista - sono ancora tenute a versare ad Inarcassa il contributo integrativo, cui sono soggetti tutti i corrispettivi derivanti dall’esercizio della professione di ingegnere o architetto. Il contributo è ripetibile nei confronti del committente in fattura".

Nessun passo indietro per Inarcassa, il contributo integrativo, dunque, continua a valere anche per le Società di Ingegneria. Interessante sarà certamente la risposta dell'OICE, il cui Presidente Gabriele Scicolone aveva recentemente affermato "Non possiamo che prendere atto della scelta del legislatore delegato di non riproporre il contributo introdotto nel 1998. Non vogliamo entrare nel merito delle ragioni che hanno spinto il Governo a muoversi in tal senso. Potrebbero anche essere legate al fatto che si tratta di una contribuzione in alcuni casi riguardante quelle attività non esclusivamente professionali che spesso le nostre società rendono a committenti pubblici e privati, nonché al fatto che le società hanno al loro interno dipendenti INPS non iscritti agli albi professionali" (leggi articolo).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata