Autorizzazione paesaggistica semplificata: OK delle Regioni allo schema di DPR

Raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata per lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei...

21/07/2016

Raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata per lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri n. 120 del 15 giugno 2016, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il 7 luglio 2016, la Conferenza delle Regioni, condividendo e apprezzando gli obiettivi di semplificazione che il provvedimento si prefigge, ha auspicato un intervento più complessivo di semplificazione che affronti in maniera organica la disciplina e ha raccomandato al Governo la necessità che siano introdotte, anche con autonomo provvedimento, misure premiali per le Regioni che abbiano approvato o approvino Piani paesaggistici con elaborazione congiunta, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni culturali.

È stata, quindi, espressa l'intesa sullo schema di D.P.R. che approva il Regolamento con il quale vengono individuati gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

La Conferenza ha, inoltre, proposto due proposte emendative:

  • Articolo 9
    Alla fine del comma 1 dell’art. 9, sono aggiunte le seguenti parole: “, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’Ufficio comunale competente per le attività edilizie”. Motivazione: la modifica è necessaria in quanto la formulazione precedente risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 5, 20 e 23 bis del DPR 380/2001, creando difficoltà interpretative per gli operatori ed, altresì, non in conformità con le previsioni normative in materia di conferenza di servizi e SCIA approvate dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Allegato A
    All'allegato A, punto 20, al termine del periodo sopprimere le parole "previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale". Motivazione: si suggerisce una ulteriore misura di semplificazione dei processi autorizzativi che riguardano le strade forestali che costituiscono infrastrutture indispensabili per poter esercitare in modo razionale e sostenibile la gestione del bosco e rappresentano un presidio indispensabile per una maggiore tutela del territorio da danni di tipo idrogeologico, da incendi, fitopatie, etc..

Ricordiamo che il regolamento definisce gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra i quali:

  • opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edicicio;
  • interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonche la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,...);
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
  • installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

Il regolamento definisce, pure, un elenco di interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, come ad esempio:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapatti;
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

In questo modo viene ridotto il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l'amministrazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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