Patent Box accessibile anche ai marchi in corso di registrazione e con procedimenti di opposizione pendenti

Il mancato perfezionamento della registrazione del marchio, causato dai procedimenti di opposizione promossi da entità terze, non compromette la validità del...

29/09/2016

Il mancato perfezionamento della registrazione del marchio, causato dai procedimenti di opposizione promossi da entità terze, non compromette la validità delle domande di registrazione italiane e comunitarie presentate per l'ammissione al regime di tassazione agevolata previsto dal Patent Box. Questo è il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 81/E del 27 settembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate, che si allinea alle disposizioni attuative emanate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015 (decreto Patent Box).

Patent Box, accessibilità ad ampio raggio ma condizionata - Il decreto Patent Box, oltre a definire ed elencare i beni immateriali che consentono di fruire del regime opzionale di tassazione agevolata, prevede espressamente l'accessibilità anche ai “marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione”. La registrazione non ultimata, o ancora in corso, del marchio non preclude, dunque, all'avvio delle procedure per l'ammissibilità al Patent Box, a condizione però che il richiedente esibisca le ricevute rilasciate dagli uffici competenti con la relativa documentazione che attesta l'avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio.

Come si attesta la registrazione dei marchi - Come illustra la risoluzione, per marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati. In particolare, per marchi “in corso di registrazione” si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti. La prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente. Nel caso di avvenuta registrazione, la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito ovvero dall'ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall'Ufficio competente. Devono inoltre essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

L'esito della pendenza incide sull'effettiva fruizione del beneficio - Naturalmente, conclude il documento di prassi, la presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell'autorità competente, con conseguenze dirette e immediate sull'istituto agevolativo del Patent Box. Per questa ragione, si ritiene che in casi simili, i soggetti interessati adottino, a prescindere, un atteggiamento prudenziale in sede di sfruttamento dell'agevolazione. In particolare, sono tenuti a segnalare tempestivamente alle Entrate qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate

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