Dall'ANAC indicazioni sulla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali

L'esigenza di soddisfare bisogni complessi non giustifica la scelta di affidare servizi differenti con un'unica gara. Lo ha chiarito il Comunicato del Presid...

23/09/2016

L'esigenza di soddisfare bisogni complessi non giustifica la scelta di affidare servizi differenti con un'unica gara. Lo ha chiarito il Comunicato del Presidente ANAC Raffaele Cantone del 14 settembre 2016 con il quale ha risposto alle numerose segnalazioni pervenute in merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domiciliare.

In particolare, secondo le segnalazioni da parte di operatori del terzo settore è emerso che le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica gara, servizi assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli interventi, richiedendo l'esecuzione di prestazioni complesse.

L'Anticorruzione ha subito chiarito che tale scelta comporta l'introduzione di barriere all'accesso e determina forti restrizioni della concorrenza, precludendo la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per svolgere l'intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti necessari a eseguire almeno uno dei servizi richiesti.

Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, infatti, l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo svolgimento contestuale di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con modalità differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti finali (es. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, disabili, malati terminali).

Sulla base di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse nell'affidamento di servizi sociali complessi, l'ANAC ha ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedano alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, rammentando l'obbligo statuito in tal senso dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016.

L'ANAC ha, inoltre, richiamato l'attenzione sull'efficacia, ai fini dell'apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

Infine, l'ANAC ha ricordato che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l'erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un'ottica di apertura alla concorrenza e di favor partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell'accreditamento (art. 11, legge n. 328/2000) e della convenzione con le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, sono state fornite indicazioni volte ad assicurare l'affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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