Autorizzazione integrata ambientale, in Gazzetta i criteri per determinare le garanzie finanziarie

Come previsto dall'art. 29-sexies comma 9-septies, del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), a garanzia degli obblighi previsti per le attività che comp...

14/10/2016

Come previsto dall'art. 29-sexies comma 9-septies, del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), a garanzia degli obblighi previsti per le attività che comportano l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

Per tale motivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/10/2016, n. 237 il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al decreto.

Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorità competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'allegato A.

In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilità tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.

L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Riduzioni ed aggiornamenti

L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:

  • 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);
  • 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tali riduzioni non operano nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.

Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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