Consiglio di Stato: Validi gli elementi soggettivi delle offerte

Il Consiglio di Stato, Sez. III con la sentenza n. 3970 del 29 settembre 2016 interviene in merito alla fissazione di una soglia minima di punteggio per l'of...

14/10/2016

Il Consiglio di Stato, Sez. III con la sentenza n. 3970 del 29 settembre 2016 interviene in merito alla fissazione di una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnica precisando che non è un requisito di ammissione ma semplicemente una valore al di sotto del quale l'amministrazione non ritiene l'offerta accettabile quale che sia la proposta economica.

La sentenza fa riferimento ad una procedura ristretta indetta per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico e di comunicazione aziendale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. Il disciplinare di gara, in relazione ai criteri di valutazione delle offerte, stabiliva un massimo di 40 punti per la qualità tecnica e di 60 punti per il prezzo. Era, altresì, stabilito, relativamente alla qualità tecnica, che le offerte che avessero raggiunto un punteggio inferiore a 26/40 sarebbero state escluse dalla gara.

Nella sentenza in argomento i giudici di Palazzo Spada espongono un orientamento di carattere generale secondo cui hanno riconosciuto, pur dando continuità e riconfermando il fondamento del principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta, che la soluzione della questione teorica “non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l'eventuale correlazione tra l'elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell'offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda”. Sulla base di questo orientamento il Consiglio di Stato ritiene legittimo che tra gli elementi di valutazione dell'offerta nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia indicata l'esperienza del team di lavoro e dei dipendenti dei concorrenti. In ogni caso, il punteggio attribuibile dalla stazione appaltante in forza del l’esperienza dell’impresa rispetto al punteggio totale, non è tale da generare quelle distorsioni che il divieto di commistione  è teso a scongiurare.

Tale approccio - precisano i giudici - è quello che meglio assicura l’equilibrio tra le esigenze di garanzia di qualità ed efficienza proprie della stazione appaltanti con quelle di protezione della concorrenza ed in particolare delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato. E, difatti, è quello da ultimo prescelto dal legislatore che, all’art. 95 comma 6 lett e) del recente d.lgs 50/2016, contempla fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti