Nuovo Codice dei contratti: Le riflessioni di un ingegnere

Domani saranno trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e lo scenario che si presenta è, a nostro avviso, assolutamente desol...

18/10/2016

Domani saranno trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e lo scenario che si presenta è, a nostro avviso, assolutamente desolante. Certo il bicchiere è possibile vederlo mezzo pieno (come ritengono alcuni) o mezzo vuoto (come riteniamo noi) ma la realtà è quella di un Codice per il quale si avevano grandi aspettative è, ancora, in mezzo al guado e domani i 3 provvedimenti attuativi già entrati in vigore saranno veramente quasi un nulla in confronto ai 23 che avrebbero dovuto entrare in vigore entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale e domani faremo un’analisi dettagliata dello stato dell’arte.

Oggi pubblichiamo, invece, una interessante nota inviata dall’Ing. Pietro Li Castri che dà qualche spunto di riflessione sulle linee guida e sulle varianti.

LINEE GUIDA

Quando il legislatore he introdotto l’idea delle linee guide, da tecnico e, soprattutto, da direttore dei lavori ho applaudito tale scelta: ero convinto che sarebbe stata finalmente l’occasione per superare la visione dell’appalto pubblico quale era 100 anni fa. In pratica nel codici dei contratti che si sono susseguiti dal Regio Decreto in avanti, il regolamento di attuazione non ha mai fatto una reale distinzione tra le tipologie di appalto, se non in base al loro costo complessivo. Tale approccio ha fatto sì che l’appalto per la realizzazione di una strada per 1 milione di euro fosse, nelle procedure, identico a quello di una scuola o un ospedale di uguale importo. Tale approccio poteva avere un senso quasi 100 anni fa ma oggi è enormemente sbagliato: basti pensare che le norme tecniche che reggono il progetto di una strada cambiano ogni 8-10 anni mentre quelle ospedaliere anche semestralmente! Mi aspettavo, quindi, che ci fosse un’attenzione sulle micro categorie (non tutte le possibili combinazioni, per carità!) lasciando al Codice i dettami generali. Così non è stato. L’ANAC si è limitata a ricopiare in bella grafia il vecchio regolamento, di fatto annullando la bontà dell’idea alla base del Codice; anzi, rendendo le cose ancora più farraginose in quanto molte delle linee guida sono NON vincolanti, ma nessun amministratore pubblico accetterà di deviare da esse anche quando palesemente non applicabili

PERIZIE DI VARIANTE

L’art. 106 ha stravolto il vecchio art. 132 introducendo, giustamente, non solo la possibilità della revisione dei prezzi, ma anche quella di ‘previsione di variante’. E’ uno stravolgimento enorme se si pensa che le condizioni per le quali si potesse autorizzare una variante con il d.lgs. n.163/2006 era che ‘non fosse prevedibile al momento della gara/progetto’. Con il nuovo codice, invece, è possibile stabilire prima quali siano le modifiche che potrebbero rendersi necessarie in corso d’opera. Un esempio: si effettua oggi una gara d’appalto per la realizzazione di un reparto ospedaliero, ad esempio radiologico. Il progettista effettua le predisposizioni impiantistiche per le macchine che indica la S.A. ma che, spesso, non ha ancora neppure comprate. Dopo il progetto, la gara, [il ricorso del secondo classificato] e i lavori propedeutici si arriva appunto a comprare le macchine che SEMPRE sono differenti da quelle previste nel progetto. E’ necessario operare una perizia di variante: ma era prevedibile al momento della consegna dei lavori? E chi lo stabilisce? Bene, il nuovo codice permette di stabilire nel bando, quali saranno le aree nelle quali si potranno operare dei cambiamenti senza che siano effettivamente delle varianti. Un bel passo avanti. Ma non solo: sempre nel bando/disciplinare/CSA la S.A. o, meglio, il RUP può indicare l’entità delle modifiche che possono essere apportate al progetto durante i lavori senza che siano considerate varianti. Utilissimo nelle ristrutturazioni dove non sempre lo stato di fatto è perfettamente noto. In questo caso il RUP stabilisce, ad esempio, che entro il 5% delle categorie prevalenti è possibile effettuare della variazioni. Tale comma è ancora più importante alla luce del fatto che non esiste più, nel codice, la discrezionalità del 5% del Direttore dei Lavori, eccetto che pei i restauri.

Alla luce di quanto sopra però ecco due grandi problemi:

  1. In tutti i bandi pubblicati trovo sempre la dicitura (mutuata dal vecchio codice) “NON SONO AMMESSE VARIANTI”. Per effetto di ciò non è possibili per il direttore dei lavori neppure cambiare una virgola con la ovvia impossibilità a concludere l’appalto (ad esempio, aggiungere una presa elettrica o decidere di prolungare di qualche metro un controsoffitto).
  2. Nel caso sia previsto nel bando, come correttamente dovrebbe essere, queste somme vanno aggiunte al quadro economico? Le linee guida, per ora, tacciono…”

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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