Superspecialistiche: Il Consiglio di Stato approva il decreto del MIT

Il Consiglio di Stato con parere n. 2189 del 21 ottobre 2016 ritorna sul provvedimento relativo alle cosiddette opere “superspecialistiche” previsto all’arti...

25/10/2016

Il Consiglio di Stato con parere n. 2189 del 21 ottobre 2016 ritorna sul provvedimento relativo alle cosiddette opere “superspecialistiche” previsto all’articolo 89, comma 11 del nuovo Codice dei contratti che avrebbe dovuto sostituire l’articolo 12 del d.l. n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 che contiene l’attuale elenco delle opere “superspecialistiche” dopo che con il 21 settembre scorso aveva sospeso l’espressione del parere in quanto il Ministero delle Infrastrutture non aveva fornito puntuali chiarimenti ai rilievi che ANCE e FINCO avevano presentato in due articolate memorie. I giudici, conseguentemente, avevano invitato il Ministero delle Infrastrutture a predisporre “un supplemento d’istruttoria”, fornendo al Consiglio di Stato puntuali chiarimenti in merito a quanto rilevato dalle succitate associazioni di settore. Con la nota del 7 ottobre 2016, prot. n. 37559, il Ministero ha adempiuto a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, esplicitando la propria posizione in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica del testo regolamentare formulate dall’Ance e dalla Finco.

A questo punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter procedere all’espressione del richiesto parere ed ha chiarito che il decreto, sul cui schema è stato chiesto il parere, reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3). Il decreto è finalizzato a superare - nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice - il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice, il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80”.

I Giudici di Palazzo Spada hanno condiviso la scelta dell’Amministrazione di:

  • ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice non sarebbe utile “provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione”;
  • sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle Associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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