Responsabilità solidale, dal CNI la richiesta di assicurazioni che coprano il danno per i professionisti

Attenzione alle polizze di assicurazione per la responsabilità civile del professionista. A lanciare l'allarme è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l...

11/10/2016

Attenzione alle polizze di assicurazione per la responsabilità civile del professionista. A lanciare l'allarme è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 804/2016 inviata a tutti i Consiglieri degli Ordini territoriali.

In particolare, il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" avrebbe evidenziato delle problematiche relative alla responsabilità professionale dell'ingegnere e alle vertenze in cui il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio di direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza, ecc..).

Entrando nel dettaglio, sono stati evidenziati gli articoli 1292 e 2055 del codice civile.

Art. 1292 - Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 2055 - Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Come sottolineato dal GdL del CNI, la normativa in vigore presuppone che in caso di risarcimento del danno, se esistono più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità. Questione non da trascurare nel caso in cui il professionista risponde per eventuali danni personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro.

L'Assicurazione professionale

In riferimento a questa premessa, il CNI ha ricordato che alcune polizze di assicurazione prevedono, che nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale, la copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

Per questo motivo il CNI ha inviato i Consiglieri territoriali a sensibilizzare gli iscritti affinché pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la copertura anche per queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Oltre a questa e nell'ottica di tutelarsi al meglio, il CNI ha invitato gli iscritti a chiedere l'inserimento di una clausola di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento" (come già viene effettuato da qualche compagnia) affinché ci sia un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un  atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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