Terremoto centro-Italia: Nuova Ordinanza sui rilievi di agibilità post sismica con schede AeDES

Pubblicata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 Vasco Errani l’Ordinanza n. 10 del 19 dice...

21/12/2016

Pubblicata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 Vasco Errani l’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”. L’Ordinanza del Commissario fa seguito all’Ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio,

Nell’Ordinanza del Commissario, in riferimento al verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 1 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni durante il quale è stata acquisita la disponibilità dei professionisti a redigere le schede AeDES per tutti quegli edifici ritenuti inutilizzabili a seguito della procedura FAST, è precisato che a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche indipendentemente dall’attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016.

Banner Nes Studio Tecnico Virtuale

Nella stessa Ordinanza è, anche, precisato che ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 30 schede AeDES e che la presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.

Ricordiamo, anche, che nell’Ordinanza n. 422/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che dà il via all'utilizzo della nuova procedura "speditiva", è precisato che i proprietari di edifici privati (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’Ordinanza Commissariale n. 3/2016 possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall’immobile siano stati causati dagli eventi sismici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata