Il Principio di Cassa valido dall'1 gennaio 2017

Il presente lavoro, partendo dai criteri generali di determinazione del reddito, approda alle novità previste in tema di determinazione del reddito secondo i...

24/01/2017

Il presente lavoro, partendo dai criteri generali di determinazione del reddito, approda alle novità previste in tema di determinazione del reddito secondo i principio di cassa per le imprese minori.

La vita di un’impresa può essere superiore a quella dell’uomo, i casi di imprese che sopravvivono ai loro fondatori sono sotto gli occhi di tutti, anche se forse in questi tempi si verifica un po’ più raramente a causa delle continue crisi economiche. In realtà, “frazionare” la vita di un’impresa non è un fatto naturale, ma artificiale. L’impresa non ha tante vite separate solo perché bisogna redigere il bilancio o la dichiarazione dei redditi, ma un’unica vita e del resto, non si potrebbe neanche ipotizzare che i soci attendano la fine dell’impresa per poter riscuotere i loro utili, né tantomeno si può ipotizzare che l’erario attenda decine di anni per riscuotere le imposte. Quindi, svariate esigenze, sia pubbliche sia di tipo privatistico, richiedono di conoscere il risultato parziale (annuale) della gestione dell’impresa. In tal modo, gli azionisti e i soci hanno diritto di ricevere periodicamente gli utili loro spettanti e l’erario ha modo di riscuotere le imposte dovute. Inoltre, ulteriori esigenze impongono di conoscere periodicamente lo stato di salute dell’impresa. Si pensi, ad esempio, alla Legge Fallimentare che prevede dei requisiti dimensionali, riferiti agli ultimi tre esercizi, affinché un soggetto possa o meno essere dichiarato fallito.

Un’impresa, normalmente, si relaziona con i propri Stakeholder, portatori di interessi generali come i dipendenti, i clienti, i fornitori, i finanziatori, ecc. e con i propri Shareholder, azionisti e soci. Tutti questi soggetti, per poter continuare a finanziare l’impresa, per continuare ad avere rapporti commerciali, e quindi di credito e debito, o di lavoro, necessitano con una certa periodicità, insieme all’erario che ha ovviamente un’esigenza di finanza pubblica, di conoscere il risultato della gestione che, appunto, viene suddiviso in esercizi sociali coincidenti con l’anno solare.

In pratica, la vita utile dell’azienda viene artificialmente suddivisa in esercizi che daranno luogo a differenti risultati d’esercizio. Come è facile intuire, l’attività dell’impresa non si ferma mai, neanche per redigere il bilancio e quindi si pone il problema di come suddividere tra due o più esercizi delle operazioni che si sono svolte per un periodo superiore all’esercizio solare (esempio costruzione di un ponte in cui l’impresa ha impiegato tre anni di tempo) oppure per quelle operazioni che, sebbene di durata inferiore ad un anno, si sono realizzate a cavallo di due anni (esempio ristrutturazione di un natante in cui l’impresa ha impiegato dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo). Per queste ipotesi, e per quelle ulteriori che si realizzano di frequente nella realtà, si pone il problema di come suddividere tali operazioni in più esercizi.

Un fatto di gestione, costo o ricavo, può quindi essere imputato, in prima approssimazione, secondo il principio di cassa oppure secondo il principio di competenza. Il principio di cassa, sino ad oggi prerogativa esclusiva dei lavoratori autonomi, prevede che il reddito sia determinato per differenza tra i ricavi incassati (più correttamente compensi) ed i costi (più correttamente spese) effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.

Il regime di determinazione del reddito utilizzando il criterio di cassa rappresenta una semplificazione rispetto alla più complessa determinazione del reddito che si ha utilizzando il criterio della competenza economica.

Principio di competenza

L’art.2423-bis c.c., al n.3, precisa che nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

Il principio di competenza rappresenta un principio cardine sia nella redazione del bilancio, sia nella determinazione del reddito ai fini fiscali ed è finalizzato a fissare le regole per attribuire a ciascun esercizio i componenti positivi e negativi che concorrono a determinare l’utile d’esercizio ed il reddito.

Il codice civile, però, non fornisce una definizione di “competenza” e, pertanto, è cura della dottrina e della giurisprudenza riempire di significato tale principio e applicarlo alle mutevoli operazioni che un’impresa compie.

Il principio di competenza presuppone il riferimento all'esercizio sociale, considerato come intervallo temporale al quale vanno riferiti i costi e i proventi relativi all'attività esercitata. Con la sua applicazione si riconducono alla stessa unità temporale tutti gli elementi positivi e negativi che concorrono alla formazione del risultato dell'esercizio, utilizzando un dato di carattere oggettivo (il momento in cui si è verificato un fatto oppure è stato concluso un negozio giuridico fonte di costi e ricavi), senza fare riferimento alcuno all'epoca in cui ha avuto luogo l'esborso monetario relativo.

Il principio di competenza riguarda la stretta correlazione dei flussi dei costi e dei ricavi quale condizione per la loro corretta giustapposizione, nell’arco temporale di riferimento, ai fini della quantificazione del risultato economico, e si presenta alternativo al principio della rilevazione dei fatti di gestione solo con riferimento al completamento del ciclo monetario (principio di cassa).

Non vi sono dubbi circa il fatto che il legislatore abbia voluto indicare quale principio di competenza quella economica a scapito di quella temporale. La diretta imputazione al conto economico dei costi e dei ricavi relativi ai fatti aziendali che sono intervenuti e hanno avuto incidenza nell’esercizio esige che i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi, debbano essere identificati, misurati e correlati in chiave economica in rapporto all’utilità prodotta o all’utilità consumata, specie quanto occorre ripartire tra più esercizi costi di natura pluriennale.

Il principio di competenza attrae a sé la regola della valutazione dei rischio e delle perdite che, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, sono tuttavia di competenza dell’esercizio trascorso (art.2423-bis, n.4, cod. civ.). Quest’ultima disposizione combina opportunamente il principio di competenza con il principio di prudenza nell’accentuare l’esigenza di tenere conto degli aspetti di rischiosità e di potenzialità economica. L’allargamento temporale anche oltre la data di redazione del bilancio d’esercizio dimostra ulteriormente l’interesse, ma anche l’insistenza, del legislatore nell’ispirare scelte valutative fondate su criteri prudenziali.

Oltre alla previsione del codice civile appena commentata, anche il legislatore fiscale si preoccupa di definire le regole della competenza economica. Infatti, l’art.109, c.1, del DPR 917/1986 (TUIR), prevede che i ricavi e le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non è disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

Il principio è legato al criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta (artt. 7,c.1 e 76, c.1 TUIR) attraverso il quale il legislatore ha separato l’obbligazione tributaria di un esercizio dai precedenti e dai successivi al fine di evitare che i componenti di reddito siano trasferiti, a discrezione del contribuente, da un periodo all’altro.

Il principio di competenza subisce delle deroghe per alcune ipotesi espressamente previste dalla legge che seguono, sebbene nella determinazione del reddito d’impresa, il criterio di cassa. Tali elementi, quindi, influiscono, positivamente o negativamente, nella determinazione del reddito nell’esercizio in cui vengono pagati o incassati. Tali elementi sono tassativamente previsti dal TUIR, tra questi si ricordano i contributi in conto capitale e le altre liberalità, gli utili da partecipazioni in società ed enti IRES, ecc.

Il legislatore tributario tuttavia non fornisce una definizione di principio di competenza e pertanto bisogna volgere lo sguardo verso i principi del codice civile e dalle disposizioni contenute nei principi contabili emanati dall’organismo italiano di contabilità (OIC).

A differenza di quanto avviene in ambito civilistico, la legislazione fiscale richiede all’esercizio di competenza due ulteriori condizioni: è necessaria la certezza del componente e la sua determinazione in maniera obiettiva.

Sebbene nella disciplina fiscale sia contenuto il principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato civilistico, si prevede nel contempo che siano effettuate le variazioni conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni contenute nel TUIR. Un esempio su tutti riguarda le spese telefoniche che, se inerenti e documentate, sono deducibili interamente in bilancio, mentre, ai fini fiscali, sono deducibili per una quota pari all’80%.

L’esempio pratico di seguito indicato forse sarà di ausilio nella comprensione del principio della competenza economica, sebbene la questione sia talmente articolata da generare spesso contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, soprattutto per operazioni complesse o contratti atipici. Un’impresa, in data 1 ottobre, paga ad una società di assicurazioni un premio semestrale pari ad euro 600,00 relativo ad una polizza assicurativa, la cui copertura è dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Sebbene l’impresa abbia pagato, in data 1 ottobre, l’intero premio assicurativo, questo si riferisce ad un semestre e quindi l’impresa, in sede di redazione del bilancio, dovrà ripartire tale costo tra due anni. In tal caso, bisognerà utilizzare il criterio del pro rata temporis. Ovvero, il costo di 600,00 euro andrà suddiviso per i sei mesi cui il pagamento si riferisce (1 ottobre – 31 marzo) e moltiplicato per i tre mesi di competenza dell’anno (1 ottobre – 31 dicembre). In questo caso il costo di competenza sarà pari ad euro 300,00.

Principio contabile n. 11 Organismo Italiano di Contabilità

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:
a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Regole particolari riguardano la rilevazione del valore della produzione delle opere in corso di esecuzione, su ordinazione, che vengono misurate in base all’avanzamento dell’opera stessa.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:
a) per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi: analiticamente e direttamente, come nel caso delle provvigioni, o sulla base di assunzioni del flusso dei costi ad es. fifo, lifo o medio;
b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica come nel caso dell'ammortamento;
c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:
I) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;
II) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;
III) l'associazione di causa ed effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

La determinazione del reddito d’impresa

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del conto profitti e perdite concorrono  a formare il reddito d’impresa secondo il principio di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

La R.M. 2.6.1998 n.52 precisa che il principio di competenza deve essere inteso nel senso che i costi seguono i ricavi e non viceversa. Stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, i costi relativi sono deducibili nello stesso esercizio anche se sostenuti in esercizi precedenti o successivi.

Appare indispensabile identificare, per ciascuna singola fattispecie, la competenza economica di ricavi e costi, secondo le regole che seguono:

  • Cessioni di beni immobili: si considera la data di stipulazione del contratto o, se successiva, la data in cui si realizza l’effetto traslativo;
  • Cessioni di beni mobili: si considera la data della consegna o della spedizione;
  • Locazioni, mutui e assicurazioni: si considera la data di maturazione dei corrispettivi;
  • Prestazioni di servizi: si considera la data di ultimazione della prestazione;
  • Dividendi di SPA, SRL, ecc.: si considerano nel periodo di imposta di effettivo incasso.

Nel TUIR sono previste ulteriori disposizioni che derogano al principio della competenza che per scelta dell’autore non sono qui trattati.

Determinazione del reddito per le imprese minori

Le imprese, esclusi i soggetti IRES (SPA, SRL, ecc.), che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi inferiori ad euro 400.000 per le imprese aventi ad oggetto attività di prestazioni di servizi e ad euro 700.000 se svolgono altre attività, possono avvalersi del regime contabile semplificato determinando il reddito secondo le norme previste all’art.66 DPR 97/1986. Quindi, il reddito non viene determinato apportando al risultato d’esercizio del bilancio le variazioni previste dal TUIR, in quanto queste imprese non sono soggette alla presentazione del bilancio.

Per le imprese minori, il reddito si determina (sino all’anno d’imposta 2016) sottraendo dai ricavi (calcolati secondo il principio di competenza economica e non sulla base delle registrazioni iva) i costi deducibili secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Le imprese minori possono comunque tenere un regime di contabilità ordinaria sebbene non obbligati, ma se, come nella maggior parte dei casi, optano per il regime di contabilità semplificata, determinano il reddito con alcune limitazioni rispetto alle imprese in contabilità ordinaria. A titolo di esempio, le imprese in contabilità semplificata non possono dedurre accantonamenti, con la sola eccezione dell’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Le imprese minori, inoltre, devono tenere i registri iva integrati con l’annotazione, ai fini della determinazione del reddito, delle operazioni non soggette ad iva come spese per assicurazioni, costo del personale, ecc.

Appare opportuno evidenziare che, tra le scritture previste dall'art. 2214 c.c. rientra anche il libro giornale. "La tenuta di una contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600 del 1973, non esime dall'obbligo di tenere la contabilità prevista per l'imprenditore commerciale dall'art. 2214 c.c. (libro giornale e libro degli inventari), perché l'art. 18 D.P.R. cit. persegue fini astrattamente tributari, mentre l'art. 2214 c.c. ha rilevanza sotto il profilo civilistico e fallimentare” (Cass. penale, 22/01/1998, n. 120). In pratica, l’imprenditore (ditta individuale o società di persone) che non supera i limiti previsti dalla normativa fiscale e che, quindi, correttamente adotta il regime di contabilità semplificata, non tenendo quindi il libro giornale e il libro degli inventari, in caso di fallimento, si troverebbe in una situazione irregolare in quanto i limiti previsti dalla legge fallimentare sono differenti da quelli previsti dalla normativa fiscale. In tal caso, ad un’eventuale richiesta del curatore di consegnare, tra gli altri documenti, anche il libro degli inventari e il libro giornale, l’imprenditore se ne troverebbe sfornito con tutte le conseguenze anche di tipo penale previste dalla legge fallimentare.

Principio di cassa

La determinazione del reddito professionale di lavoro autonomo avviene secondo il principio di cassa e si calcola come differenza tra i compensi incassati e le spese effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività professionale.

Tra i compensi bisogna considerare tutti i proventi, compresa la partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale sia in denaro sia in natura. Tra i compensi non si tiene conto dei contributi previdenziali (fa eccezione il contributo previdenziale INPS L.335/1995) ed assistenziali che la legge pone a carico del soggetto che li corrisponde. La legge, a prescindere dal volume d’affari conseguito, prevede quale regime naturale per tutti i professionisti e gli artisti, il regime della contabilità semplificata. Il regime della contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. Nel tempo si sono succeduti diversi regimi contabili che, oltre ad una tassazione più mite, richiedevano al contribuente minimo un numero ridotto di adempimenti fiscali. Ad oggi, escludendo l’ipotesi di contribuenti che non hanno ancora esaurito il tempo di validità dei precedenti regimi agevolati, l’unico regime cui le nuove iniziative produttive possono accedere è il “Regime Forfettario”.

Il Regime Forfettario prevede che il reddito venga determinato applicando una percentuale di costi forfettariamente stabilita per ciascun tipo di attività. Il relativo reddito, calcolato non come differenza tra ricavi e costi, ma applicando una percentuale di costi forfettari, è assoggettato ad una imposta sostitutiva irpef pari al 15%.

Sebbene, come già evidenziato, il reddito dei lavoratori autonomi sia determinato con il principio di cassa, vi sono alcuni elementi (ammortamenti, accantonamento tfr, ecc.) che in ogni caso vengono dedotti secondo il principio di competenza.

Principio di cassa dal 1 gennaio 2017

Il principio di competenza ha degli inconvenienti legati alla circostanza che indipendentemente dall’aver incassato o meno i ricavi, l’impresa si troverà costretta a versare le relative imposte sul reddito. In pratica, un’impresa che ha venduto delle merci, sebbene non sia stata pagata dal committente, ha maturato dei ricavi e dovrà indicare tali ricavi tra i componenti positivi di reddito. Questi andranno ad incrementare il reddito d’esercizio generando imposte da pagare che si riferiscono a “ricavi di competenza” che l’imprenditore non ha ancora incassato, determinando insufficiente liquidità per pagare, a sua volta, le stesse imposte. Tale principio del nostro sistema, soprattutto per le imprese minori nell’attuale fase economica in cui le aziende stentano a riscuotere i crediti, ha generato tanto disagio.

Tale premessa serve per comprendere meglio il nuovo regime di cassa per le imprese minori che vede il proprio debutto dall’anno 2017.

Questo nuovo regime, introdotto dai commi da 17 a 23 della legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), prevede per le imprese minori in contabilità semplificata l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa, già previsto per gli esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi). Pertanto, alla luce della novella, il reddito per le imprese minori sarà determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi incassati (e degli altri proventi) e quello delle spese sostenute. A tale differenza bisognerà aggiungere l’autoconsumo personale o familiare, i redditi di cui all’art.90, c.1, TUIR (proventi immobiliari), le plusvalenze di cui all’art.86 TUIR e sottrarre le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all’art.101 TUIR.

Nella determinazione del reddito secondo il regime di cassa, le imprese minori non dovranno tenere conto delle rimanenze finali di merci. A tal proposito, in precedenza, il valore delle rimanenze finali di merci rettificava il costo di acquisto delle merci. Ad esempio, un’impresa che acquistava 100 di merci, all’atto della registrazione della fattura, iscriveva un costo in contabilità, ma al 31 dicembre dell’anno, procedendo con la redazione dell’inventario fisico delle merci, ci si rendeva conto che 30 delle merci acquistate non erano state vendute. Al fine di correlare il costo di acquisto delle merci con i ricavi derivanti dalla vendita degli stessi, bisognava rettificare il costo iniziale di 100 con le rimanenze finali di merci pari a 30. Quindi, nell’esempio, il costo di competenza dell’anno veniva rettificato con un importo pari a 70, mentre Il costo delle rimanenze finali, nell’esempio pari a 30, andava a costituire il costo delle esistenze iniziali di merci dell’anno successivo.

Nel nuovo regime di determinazione del reddito per cassa, dall’anno 2017, le imprese minori non dovranno più rettificare il costo di acquisto, secondo il precedente criterio della competenza. Il legislatore è stato spinto, probabilmente, da una volontà di semplificazione che forse tiene anche conto del fatto che per le imprese minori il valore delle rimanenze finali di ciascun anno, molto spesso, è un valore simile di anno in anno. Inoltre, molto spesso, le imprese minori avevano delle difficoltà a redigere l’inventario, utilizzato come strumento per variare a proprio piacere il reddito d’esercizio. Con la novella, che quindi esclude il calcolo delle rimanenze finali nella determinazione del reddito, si pone però il problema che nel primo anno di applicazione del nuovo regime, le rimanenze finali dell’anno 2017 non potranno rettificare il costo di acquisto delle merci. Questo significa che il costo delle rimanenze, che magari si è costruito durante tutta la vita lavorativa dell’azienda e che quindi in alcuni casi è di importo notevole, non potrà essere rinviato all’esercizio successivo gravando unicamente nell’esercizio 2017. La conseguenza è che molte imprese, soprattutto quelle il cui oggetto sociale è la commercializzazione di beni, determineranno un risultato d’esercizio negativo, una perdita. Peraltro, ulteriore conseguenza negativa di questa modifica nelle regole di determinazione del reddito è quella legata alla circostanza che, per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, la perdita dell’anno 2017 non potrà essere compensata con i redditi degli anni successivi (impossibilità di portare in avanti le perdite). Infine, si segnala che tale perdita, generata dall’impossibilità di rettificare il costo di acquisto delle merci, in quanto le rimanenze non sono più rilevanti, sarà un pericoloso campanello d’allarme per l’Agenzia delle Entrate che potrebbe considerare tale perdita anomala e procedere a degli accertamenti. Inoltre, imprese che intrattengono rapporti con istituti di credito che hanno loro erogato dei finanziamenti (si pensi alla comune scopertura di conto corrente) potrebbero chiedere al contribuente/cliente, temendo una situazione di insolvenza (che in realtà è solo contabile e non reale), di rientrare dal fido accordato con conseguenze, in alcuni casi, devastanti. Infine, l’impossibilità di tenere conto delle rimanenze finali di merci, insieme all’impossibilità di compensare la perdita dell’anno 2017, con gli utili degli anni successivi, comportano una ulteriore conseguenza, ovvero, una maggiore tassazione. Infatti, ipotizziamo che, per effetto dell’impossibilità di riporto delle rimanenze finali, un’impresa nell’anno 2017 ha una perdita di 100, e nell’anno 2018 ha un utile di 100. In tal caso, nell’anno 2017, non pagherà imposte sul reddito, ma nell’anno 2018 pagherà imposte su un imponibile di 100. Con le precedenti regole sulla determinazione del reddito, ipotizzando che il reddito conseguito nell’anno 2018, pari a 100, per effetto delle precedenti regole sulle rimanenze finali di merci, fosse stato equamente distribuito su due anni, 2017 e 2018, avrebbe subìto una minore tassazione per via delle aliquote crescenti dell’irpef. Forse, in alcuni casi, si dovrà valutare la convenienza di adottare il regime di contabilità ordinario, per quanto apparentemente più oneroso in termini di adempimenti.

Tralasciando, almeno per adesso, le perplessità e le difficoltà che questa nuova modalità di determinazione del reddito porterà con se, appare a questo punto utile entrare nel merito delle modalità pratiche.

I contribuenti, imprese minori, che non opteranno per il regime di contabilità ordinaria, potranno scegliere fra tre alternative previste dall’art.18 DPR 600/73 così come riformato:
1. In base al comma 2, potranno istituire appositi registri (2 distinti) nei quali annotare, cronologicamente – con riferimento alla data di incasso o di pagamento – i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio, indicando il relativo importo, le generalità (compreso indirizzo e Comune di residenza) del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura (o altro documento emesso). Gli altri componenti positivi e negativi di reddito, invece, andranno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
2. In base al comma 4, le imprese minori potranno limitarsi alla tenuta dei registri iva con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini. Qualora alle registrazioni effettuate ai fini iva non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nel relativo anno, nei registri occorre riportare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi e i costi saranno poi separatamente annotati nei registri iva relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini iva;
3. In base al comma 5, le imprese minori potranno anche decidere per la tenuta dei soli registri iva ordinari con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini iva. Tale opzione è vincolante per almeno 3 anni.

Sarà compito dei contribuenti, e dei professionisti che li assistono, valutare quale dei tre meccanismi (o dei quattro, se si considera anche l’ipotesi della tenuta della contabilità ordinaria) si adatta meglio alla realtà aziendale. Dover comunicare, al proprio consulente, per ciascun costo o ricavo, se questo è stato pagato o incassato, potrebbe essere un onere non indifferente per quelle realtà che, sebbene imprese minori, generano tantissimi documenti di acquisto e vendita.

Infine, si segnala che anche le società costituite tra professionisti potranno determinare il reddito secondo il principio di cassa. Anche in questo caso, il vantaggio è quello di versare le imposte soltanto sui compensi effettivamente incassati.

Naturalmente, come sempre, in presenza di novità importanti come quella che ci occupa, permangono dei dubbi legati, in modo particolare ma non solo, a settori c.d. speciali (agenzie di viaggio, ventilazione, ecc.). Inoltre, considerando le storture che il nuovo criterio di determinazione del reddito crea, in primis, l’impossibilità di rinviare all’esercizio successivo le rimanenze di merci, si auspica una modifica legislativa che, per esempio, consenta di spalmare, in un periodo di 5 anni, il costo delle rimanenze finali di merci presenti al 31 dicembre 2016.

A cura di Dott. Angelo Pisciotta
Consulente del Lavoro - Dottore Commercialista
Revisore Legale - Dottore in Giurisprudenza
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