Nuovo Codice Appalti: tempi ridotti per il Primo Correttivo

E’ scaduto ieri (16 gennaio 2017) il termine ultimo assegnato ai RUP per partecipare alla “Consultazione, rivolta alle stazioni appaltanti per la ricognizion...

17/01/2017

E’ scaduto ieri (16 gennaio 2017) il termine ultimo assegnato ai RUP per partecipare alla “Consultazione, rivolta alle stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del “codice dei contratti pubblici”.

La consultazione, promossa dalla Cabina di Regia (istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri) mediante la compilazione di un questionario, ha avuto inizio il 16 dicembre 2016 ed era rivolta ai RUP (Responsabile Unico del Procedimento delle stazioni appaltanti) con il preciso intento di rilevare le principali difficoltà attuative e a raccogliere proposte di riformulazione normativa in vista dell’elaborazione del provvedimento correttivo del codice.

Il primo dato che sarebbe interessante conoscere è quello del numero dei questionari inviati dai RUP, in modo da capire se la consultazione avrà un esito affidabile o meno, nella speranza che l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici che è il titolare del trattamento dei dati, nei prossimi giorni comunichi e pubblichi in forma aggregata i risultati della consultazione.

A proposito della Cabina di regia, segnaliamo che fanno parte della stessa tra effettivi e supplenti quasi 30 componenti e che 4 componenti della stessa (Antonella Manzione - Capo Dipartimento DAGL di Palazzo Chigi, Elisa Grande - Capo dell’Ufficio legislativo del MIT, Michele Corradino – Componente del Consiglio dell’ANAC e Maria Luisa Chimenti - Direttore Generale della Direzione generale regolazione del mercato, studi e legislazione dell’ANAC) hanno fatto parte anche della Commissione cosiddetta “Manzione” che ha predisposto il testo del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ed, attualmente, sono, anche, compeneti della Commissione di studio per l’attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici dell’ANAC.

Un filo conduttore comune che dovrebbe portare, in tempi brevi, alla soluzione di tutti quei problemi che continuano a riscontrare nell’applicazione del nuovo Codice dei contratti.

A proposito varrebbe la pena sottolineare come tra i vari compiti della cabina di regia elencati alle lettere dalla a) alla e) del comma 1 dell’articolo 212 del nuovo Codice dei contratti ci sarebbe, anche, quello di “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”. Ci chiediamo cosa sta facendo la cabina di regia per ottemperare a tale compito che pur non essendo perentorio è, comunque, ordinatorio. Tra l’altro la presenza di componenti dell’ANAC, del MIT e del DAGL nella Cabina di Regia stessa dovrebbe consentire una rapida ricognizione per comprendere e porre i necessari rimedi ai ritardi accumulati specialmente dal MIT nella stesura dei provvedimenti attuativi.

Di certo, mentre si avvicina sempre più la scadenza del 18 aprile 2017, sembra più lontana la possibilità che il nuovo Codice dei contratti sia corredato di tutti quei provvedimenti attuativi previsti nello stesso con l’abolizione definitiva del Regolamento n. 207/2010.

Dei 64 provvedimenti (vedi tabella allegata) la cui emanazione era prevista in parte entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti ne sono entrati in vigore soltanto 11 e, tra l’altro alcuni importanti provvedimenti quali quelli relativi ai livelli di progettazione (art. 23, comma 3) ed alle linee guida del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione (art. 111, commi 1 e 2) hanno avuto il parere negativo del Consiglio di Stato con argomentazioni tali che ne impongono la riprogettazione e la riscrittura.

Quale può essere la soluzione per rendere operativo un codice che per ora non lo è? Forse è quella di capire che, anche in questo caso, si è trattato di una riforma mal pensata e mal realizzata e che, adesso, sarebbe necessario pensare ad un correttivo che corregga veramente tutti gli errori commessi in sede di predisposizione del D.Lgs. n. 50/2016 ma il tempo a disposizione è, veramente, limitato se si pensa che il decreto correttivo dovrà fare la stessa trafila del Codice e che, dopo essere stato predisposto dal Governo dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che devono pronunciarsi entro 20 giorni ed al parere delle competenti commissioni parlamentari che devono pronunciarsi entro 30 giorni; ma non è finita perché ove il parere delle Commissioni non sia positivo, il testo dovrà essere corretto e rinviato alle Commissioni stesse che avranno altri 15 giorni di tempo. In pratica da quando il decreto correttivo sarà pronto occorreranno due mesi per i vari pareri. Ciò significa che il Governo ha soltanto 1 mese per definire lo schema di decreto correttivo e per ottemperare a quanto disposto al comma 2 dell’articolo 1 della legge delega n. 16/2016 che dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve coordinare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, sempre che tali consultazioni non siano attivate senza alcun testo di base a disposizione come, per altro, verificatosi all’atto delle consultazioni sul D.Lgs. n. 50/2016.

A cura di arch. Paolo Oreto

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