Autorizzazione edilizia con oneri manutenzione: Illeggittima per il TAR Sardegna

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con sentenza n. 168 dell’8 marzo 2017 ha stabilito che  è illegittimo il provvedimento comunale che sosp...

15/03/2017

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con sentenza n. 168 dell’8 marzo 2017 ha stabilito che  è illegittimo il provvedimento comunale che sospende la definizione di un procedimento per il rilascio di una autorizzazione edilizia, richiesta per l’installazione di sbarre automatiche per regolamentare l’accesso alla proprietà condominiale della lottizzazione, subordinandolo all’assunzione, da parte del condominio, degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione idrica e raccolta fognaria all’interno delle strade private della lottizzazione, oltre agli oneri di raccolta dei rifiuti solidi urbani; le condizioni apposte per il rilascio dell’autorizzazione sono infatti in contrasto le disposizioni di legge vigenti in materia e perché nella specie le opere di urbanizzazione erano state cedute gratuitamente in favore del Comune il quale, dalla data di cessione, ne aveva assunto gli oneri di manutenzione.

Il giudici del Tar nella sentenza hanno osservato che, ai sensi dell’art. 28, l. 17 agosto 1942, n. 1150, l’acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante e ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l’assetto del territorio cui sovrintende l’attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all’autorità amministrativa. A ciò consegue che - ove dopo la destinazione di un’area ad opera di urbanizzazione da parte del piano di lottizzazione (che per primo imprime tale destinazione pubblicistica e sulla base del quale viene poi stipulata la convenzione) la stessa fosse ceduta dal lottizzante a terzi - il relativo contratto sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa e non potrebbe incidere sui relativi assetti urbanistici e dominicali. Tale conclusione, oltre che normativamente imposta, è indispensabile per garantire la tenuta dell’intero sistema urbanistico, volto alla tutela di interessi pubblici di rango superiore, che risulterebbero gravemente frustrati dall’alienazione delle opere di urbanizzazione a soggetti privati; in sostanza, il sistema tende ad evitare che quelle opere siano sottratte alla loro destinazione a pubblico servizio, in chiave di tutela del corretto sfruttamento del territorio e dei correlati valori di rango ancora superiore, quali il diritto alla salute, alla sicurezza stradale, all’approvvigionamento idrico ed elettrico, etc..

Proprio perché le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità (idrico, fognario, viabilità, elettrico…), dunque, la loro proprietà necessariamente dev’essere del Comune, il quale soltanto può garantire un accettabile e uniforme livello di qualità dei servizi in favore dei propri cittadini che non potrebbe essere garantito da un soggetto privato il quale, ovviamente, non potrebbe che gestire i servizi in chiave imprenditoriale e quindi in funzione dell’ottenimento di utili, con il rischio, conseguentemente, di servizi con qualità al di sotto dell’accettabile o addirittura tali da mettere a repentaglio i diritti fondamentali dei cittadini; si pensi, ad esempio, ai rischi per la salute derivanti da un servizio idrico con acque non potabili, da un servizio di depurazione fognaria non efficiente, da una rete elettrica o viaria non manutenuta. La gestione di simili servizi deve quindi necessariamente essere garantita dall’ente locale vuoi con una gestione diretta, vuoi anche con la concessione, previa gara di appalto, a soggetti privati ma ovviamente, in quest’ultimo caso, con un appropriato disciplinare del servizio che, unitamente alla supervisione e controllo dell’ente concedente, assicuri una qualità delle prestazioni da rendere ai cittadini consona all’attuale momento storico.

Data la premessa, il Tar ha quindi accolto sia la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione della definizione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione edilizia, sia, per l’effetto, la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di assumere gli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione presenti nel comparto in questione senza poter condizionare l’eventuale rilascio di titoli edilizi all’assunzione degli stessi da parte del condominio richiedente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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