Sismabonus/2: La nuova disciplina delle detrazioni

Per la concreta operatività del sismabonus, le modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2017, n. 232 (legge di bilancio 2017)  all’articolo 16 del decret...

03/03/2017

Per la concreta operatività del sismabonus, le modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2017, n. 232 (legge di bilancio 2017)  all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avevano demandato a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il decreto (leggi news) è stato adottato dal Ministero delle infrstrutture e dei trasporti il 28 febbraio scorso e le sue disposizioni sono efficaci a partire dall’1 marzo.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto diventano operative le previsioni della legge di bilancio 2017 e per le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica) su edifici adibiti ad abitazioni private e attività produttive, ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), nonché nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, spetta una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione).

È, poi, previsto un aumento della percentuale di detrazione qualora, in virtù delle misure antisismiche adottate, si ottenga una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Per le abitazioni e gli edifici produttivi, la detrazione maggiorata è pari:

  • al 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione maggiorata è pari:

  • al 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

Si ricorda che i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.

Ricordiamo che le Linee guida (allegato A del decreto) rappresentano lo strumento operativo necessario per la concerta regolamentazione degli incentivi fiscali maggiorati, fornendo gli strumenti tecnici indispensabili per la classificazione del rischio sismico degli edifici.
Per rischio sismico si intende la misura matematica/ingegneristica utilizzata per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Detta misura dipende da un’interazione di diversi fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
Le Linee guida definiscono otto classi di rischio, con intensità crescente dalla lettera A+ alla G:

  • classe A+ (meno rischio)
  • classe A
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (più rischio)

A ogni edificio è, quindi, possibile attribuire una specifica classe di rischio sismico.
La determinazione della classe di appartenenza può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:

  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
  • metodo semplificato, basato sulla classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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