Codice dei contratti: Progetto di fattibilità redatto in due fasi

Mentre entra nel vivo il percorso del decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possiamo tacer...

03/03/2017

Mentre entra nel vivo il percorso del decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possiamo tacere alcuni aspetti significativamente interessanti che scaturiscono dai testi circolati negli ultimi giorni che fanno lievitare senpre di più il numero degli articoli del decreto correttivo che sembra siano passati dagli 84 di un testo preliminare ai 100 di quello messo in consultazione ed approvato in via preliminare dal consiglio dei mininistri del 17 febbraio scorso ai 119 di quello che, presumibilmente sarà inviato alle camere, alla conferenza unificata ed la Consiglio di Stato per i pareri previsti dall’articolo 1, comma 3 della legge delega n. 11/2016.

Uno degli aspetti che desidero sottolineare è quello della ipotizzata scomposizione dell’originario progetto di fattibilità in due fasi delle quali la prima meno dettagliata da utilizzare per programma triennale.

In pratica l’originario progetto di fattibilità che rappresenta, in atto, il primo grado dei tre livelli di progettazione e che aveva creato non pochi grattacapi alle amministrazioni per il fatto che lo stesso era necessario per inserire i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro  nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sarà possibile, successivamente all'approvazione del decreto correttivo, scomporlo in due fasi.

Entrando nel dettaglio, il decreto correttivo contiene alcune modifiche agli articoli 21 e 23 del codice con cui è resa possibile tale novità. Si tratta della modifica all’articolo 23 del nuovo Codice dei contratti rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” in cui viene ipotizzato l’inserimento dopo il primo periodo del comma 5 i seguenti “Il progetto di fattibilità può essere redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”. Alla modifica del comma articolo 23 viene associata quella del comma 3 dell’articolo 21 in cui l’ultimo periodo dello stesso che così recita: “Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economicaviene sostituito dal seguenteAi fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”. Soluzione questa che consentirà alle amministrazioni di inserire nel programma triennale definito all’inizio del citato comma 3 dell’articolo 21 soltanto una prima fase del documento di fattibilità che non contiene tutte le indagini e gli studi necessari nonché elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Tra l’altro, in queste condizioni sarà soltanto la seconda fase del documento di fattibilità che conterrà di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale.

Dalle modifiche inserite non è dato, poi, sapere che fine farà questa seconda fase del documento di fattibilità in quanto non è citta da nessuna altra parte.

Speriamo bene.

A cura di Paolo Oreto

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