Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: dalle Entrate nuovi chiarimenti sulle detrazioni fiscali

In caso di non completa compilazione del bonifico, è ugualmente possibile fruire della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione...

11/04/2017

In caso di non completa compilazione del bonifico, è ugualmente possibile fruire della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia.

A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 recante "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata" con la quale, tra le altre cose, sono stati forniti chiarimenti su:

  • cedolare secca
  • ritenute in condominio
  • detrazioni per l’edilizia, risparmio energetico, arredi
  • maxi e iper ammortamenti
  • regime per cassa
  • rottamazione delle cartelle
  • voluntary disclosure
  • dichiarazione precompilata

In riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è stato chiesto se in caso di pagamento con bonifico ordinario (non “parlante”), è possibile rimediare attraverso una attestazione del beneficiario che con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

Le Entrate hanno confermato che "ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica".

Inoltre, la circolare n. 43/2016 della stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.

Sempre sulle detrazioni fiscali in ambito edilizio le Entrate hanno risposto ad una domanda sui conviventi di fatto. In particolare, è stato chiarito che la Legge 20 maggio 2016, n. 76 ha esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, riconoscendo la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

Considerato che si tratta di una legge del 2016, le Entrate hanno confermato che questa possibilità trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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